PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
DECRETO 25 maggio 2001, n.337
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per
la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di
maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.
IL MINISTRO PER LA
SOLIDARIETÀ SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL
LAVORO
E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL
TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati, da
ultimo, dall'articolo 80,
commi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 dicembre 2000,
n. 452;
Visto il decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7
maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri n. DAS/253/UL/704 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Disciplina dell'ISE
1. L'articolo 9 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito indicato
come decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452,
è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A
decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli
minori, di cui all'articolo 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed
integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina
dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti
attuativi.
2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1
si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti in data non anteriore al 1o luglio 2001.".
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole:
"secondo le prescrizioni del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le prescrizioni del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei
relativi decreti attuativi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento ordinario.
- La legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 65 della
citata legge n. 448 del 1998, il cui comma 3 è stato
sostituito dall'art. 80, comma 4, della citata legge n. 388 del 2000, è il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 10 gennaio 1999, in favore
dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più
figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche
non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di
cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno
sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni
ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso
dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno
medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio,
alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 è
corrisposto integralmente, per un ammontare di L. 200.000 mensili e per tredici
mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra
la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è
corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello
del beneficiario, e per importi annui non inferiori a L. 20.000.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti
economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è
istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui
dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400
miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente
articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con
l'indicatore della situazione patrimoniale.".
- Il testo dell'art. 66 della
citata legge n. 448 del 1998, come integrato al comma 1
dall'art. 80, comma 11, della citata legge n. 388 del 2000, è il seguente:
"Art. 66 (Assegno di maternita). - 1. Con
riferimento ai figli nati successivamente al 10 luglio 1999, alle madri
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che
non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è
concesso un assegno per maternità pari a L. 200.000 mensili nel limite massimo
di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti
successivi al 10 luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza
dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30
maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,
e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno
al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternità di cui al comma
1, nonchè l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare
di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non
superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni
ivi previste.
3. Qualora l'indennità di maternità
corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che
godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno
istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti
reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è
istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui
dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi
per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001 [Lo Stato
rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta
di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma
1].
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma
restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6.
A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate
al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifica rendicontazione.
6. Con uno o più decreti del Ministro per
la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
L'importo dell'assegno è stato aumentato a
L. 500.000 per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dal 1o gennaio 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma
11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
- Il testo dell'art. 80 della
citata legge n. 388 del 2000 è il seguente:
"Art. 80 (Disposizioni in materia di
politiche sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati,
nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire
l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito
minimo di inserimento di cui al citato decreto
legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei
territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i
patti territoriali di cui all'art. 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi
dell'art. 4 del
medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. (Omissis).
3. A decorrere dall'anno 2002, ai
lavoratori sordomuti i cui all'art. 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o
ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio
presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative
effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il
beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa.
4. (Omissis).
5. L'assegno di cui all'art. 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come
ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi
del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo
art. 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali
siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel
territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente,
che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci
per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di
cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può
essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito
servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi
tra i comuni e l'Istituto medesimo;
nell'ambito dei suddetti accordi, sono
definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le
modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via
telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica
dei richiedenti, nonchè le eventuali risorse strumentali e professionali che
possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più
efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la
potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'art. 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di
specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli
accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti
all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi
disposti dalle regioni con risorse proprie, nonchè la destinazione all'INPS,
per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto,
di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del
predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'art. 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto
a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione. 10. Le disposizioni dell'art. 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 49, comma
8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel
senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i
trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'art. 13, secondo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonchè gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
11. L'importo dell'assegno di cui all'art. 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni
figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o
gennaio 2001, è elevato da L. 300.000 mensili a L. 500.000 nel limite massimo
di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo
di cui all'art. 49, comma
11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel
senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli
assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per
il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'art. 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire
430 miliardi per l'anno 2002.
14. Una quota del fondo di cui al comma 13,
nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, e destinata al sostegno dei
servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un
servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per
la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio.
Una quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene
destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane
titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto
e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico.
Un'ulteriore quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi,
è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli
enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici
servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel
territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale,
sentite le competenti commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i
criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione
e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonchè per la verifica
delle attività svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui
all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma
di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2,
per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e
recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della
giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse
disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato art. 17, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione
dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all'art. 1, comma 2,
secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285,
successivamente all'attribuzione delle quote del fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati
anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in
convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 10 gennaio 2001 il
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive
modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio
1991, n. 216;
c) legge 11 agosto
1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio
1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto
1997, n. 285;
h) legge 23
dicembre 1997, n. 451;
i) art. 59, comma
47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31
dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni
indicate al comma 17, lettere a), d),
f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della
vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell'art. 41 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale
e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla
legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle
condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano
titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri
che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno.
Sono fatte salve le disposizioni previste
dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall'art. 6 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento
delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'art. 11 della medesima
legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure
esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o
handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi
sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i
comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero
destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20
i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le
condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie
sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui
al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli
inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate
dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'art. 23 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate,
in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad
incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per
la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei
familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di
recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23
può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo
agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla
normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di
ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione
giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i
requisiti di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente
all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e
gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati.
Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di
ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione
interessati".
- Il decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, recante: "Regolamento
recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo
familiare, in attuazione dell'art. 49 della
legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448" è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2001, n. 81.
- Il decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: "Disposizioni
correttive ed integrative del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2000, n. 118.
- Il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202.
Note all'art. 1, comma 1:
- Per il testo dell'art. 65 della
citata legge n. 448/1998, si veda in note alle premesse. - Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante: "Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato dal citato decreto
legislativo n. 130/2000, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
- Per il testo dell'art. 66 della
citata legge n. 448/1998, si veda in note alle premesse.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 12 del
citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, come modificato dal
presente regolamento, è il seguente:
"Art. 12 (Indicatore della situazione
economica e misura dell'assegno). - 1. Il requisito della situazione economica
del nucleo familiare deve esssere posseduto al momento della domanda, avuto
riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le
prescrizioni del decreto legislativo
n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti
attuativi, nonchè di quanto previsto dal presente regolamento.
2. I valori previsti dall'art. 66 della
legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e
all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della
nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza
affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore
nella famiglia anagrafica del richiedente.
3. Per la determinazione della quota
differenziale, anche nei casi di cui all'art. 11 del presente regolamento si
sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero
dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento
preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o
economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente
per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno è richiesto in
occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si
ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o
percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente
alla nascita.
5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi
dell'art. 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o
dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha
riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante
o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva;
detto criterio si applica, altresì, alle
adozioni di cui all'art. 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984
pronunciate nei confronti di più adottanti.".
Art. 2.
Disposizioni
sull'assegno per il nucleo familiare
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole:
"ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e
successive modificazioni,".
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal
seguente:
"2. La domanda è presentata al comune
di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente
nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre
suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il
richiedente medesimo, nonchè i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal
richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la
disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in
fine, il seguente:
"5-bis. Nel caso in cui la domanda è
proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti
soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può
provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il
medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la
sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di
presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del
rigetto della sua domanda.".
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 14 del
citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, come modificato
dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 14 (Disposizioni generali). - 1.
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1o gennaio dell'anno
in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge, salvo
che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente
la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del
richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal
primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1o gennaio
dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei
relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della
situazione economica.
2. Ai fini della concessione dell'assegno
per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai
sensi dell'art. 44 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori
sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini il requisito della composizione
del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli
minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in
affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del
1983.
3. Il richiedente dichiara, a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche
contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito
relativo alla composizione de nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a
comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione
del nucleo familiare.
4. Il comune provvede alla concessione
dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai
componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso".
Nota all'art. 2, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 16 del
citato decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 452/2000,
come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 16 (Domanda per l'assegno per il
nucleo familiare). - 1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è
presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il
diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale è richiesto il beneficio.
2. La domanda è presentata al comune di
residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel
territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre
suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il
richiedente medesimo, nonchè i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal
richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la
disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10.
3. L'esercizio della potestà dei genitori
non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità
disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la
domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di
questi.
4. La domanda può essere presentata a
condizione che i requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal
richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti
che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno
successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento
ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della
domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'art. 65, comma
2, della legge n. 448 del 1998.
5-bis. Nel caso in cui la domanda è
proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori
ai sensi dell'art. 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti
soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può
provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il
medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la
sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario
di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del
rigetto della sua domanda.".
Nota all'art. 2, comma 3:
- Per il testo dell'art. 16 del
citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, si veda in note
all'art. 2, comma 2.
Art. 3.
Dichiarazione
sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal
seguente:
"1. Il richiedente, unitamente alla
domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare
la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in
possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità
e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda medesima.".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal
seguente:
"2. Il nucleo familiare, rilevante per
il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal
coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonchè dai
soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal
decreto
legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del
nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri
soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al
richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti
casi particolari.".
3. Al comma 4 dell'articolo 17 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai
fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del
nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite dalle
seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del
calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non
inferiore a L. 20.000".
Note all'art. 3, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del
citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificato
dal presente regolamento:
"Art. 17 (Dichiarazione sostitutiva e
calcolo dei benefici). - 1. Il richiedente unitamente alla domanda di assegno,
presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a
presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno
è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di
validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a
quello di presentazione della domanda medesima.
2. Il nucleo familiare, rilevante per il
calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni
per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge
e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonchè dai soggetti a
carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2,
del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato
dal decreto legislativo
n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì
parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'art.
2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi
stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta
indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.
3. La riparametrazione del valore
dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66
della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa
composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla
tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo
di cui all'allegato A.
4. Nell'allegato A è altresì specificato il
criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici,
comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo
familiare; l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del
calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non
inferiore a lire 20.000". - Il testo dell'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto
legislativo n. 130 del 2000, è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva
unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'art. 2, ancorchè l'ente erogatore si avvalga della
facoltà riconosciutagli dall'art. 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di
presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica,
una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere
conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del
comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va
presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai
comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard
e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni
rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente.
L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per
consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile
l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'art. 2. Il tracciato
standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
approvati dalla presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza
fiscale, L'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto
della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della
situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata,
può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo
familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
5. (Omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i
modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonchè
le relative istruzioni per la compilazione.
7. Gli enti erogatori controllano,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni
con il Ministero delle finanze.
L'ente erogatore provvede ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le
amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione
di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di
cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate,
per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della
dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti
erogatori interessati.
8. Nell'ambito della direttiva annuale
impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività
d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è
riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale
dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri
selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 del
citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto
legislativo n. 130/2000, è il seguente:
"Art. 2 (Criteri per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente). - 1. La valutazione
della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni
relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi
2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'art. 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun
soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo
familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai
fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a
carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano
a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo
familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini
I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il
quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare
per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i
coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori
non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti
non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica
è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della
tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della
situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica
equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il
parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in
riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non
modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli
alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono
essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della
facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei
componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata".
Art. 4.
Potestà concessiva
dell'INPS
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in
fine, il seguente:
"7-bis. Ai sensi dell'articolo 80,
comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà
concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi
previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano
all'INPS in quanto compatibili.".
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il vigente testo dell'art. 18 del
citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificato
dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 18 (Funzioni dei comuni). - 1.
Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente titolo
sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'art. 11, comma
2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione,
gli atti relativi al provvedimento di concessione sono trasmessi al comune di
nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il
beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di
revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il
comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato "ente
erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i
propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al
richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni
necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza
fiscale.
5. Ai sensi dell'art. 66, comma
1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di
maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare
il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei
nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare
dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7,
del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli
possono essere effettuati anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di
prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal
momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso
all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
7-bis. Ai sensi dell'art. 80, comma
7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà
concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi
previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano
all'INPS in quanto compatibili".
Art. 5.
Calcolo dei benefici
1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da
"Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle
parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite
dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della
situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai
fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente
procedura di calcolo:".
2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2
dell'allegato A al decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione
"F - (26 x C)" è sostituita dalla seguente: "F - (13 x C)".
3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2
dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre
2000, n. 452, l'espressione "(F - A)/26" è sostituita dalla seguente:
"(F - A)/13". Note all'art. 5, comma 1: - Il testo vigente del punto
2 dell'allegato A al citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n.
452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"2. Ai fini della determinazione
dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le
disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dai relativi decreti attuativi; ai fini
della determinazione della misura degli assensi, si osserva la seguente
procedura di calcolo.
1. Assegno per il nucleo familiare:
A. Indicatore della situazione economica
del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione
reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali;
B. Valore annuo della situazione economica
prevista dalla legge per il nucleo base;
C. Beneficio mensile di legge per intero;
D. Parametro della scala di equivalenza per
il nucleo base: 2,85;
E. Somma dei parametri correttivi
(composizione del nucleo e maggiorazioni, seconda la scala di equivalenza di
cui al decreto
legislativo n. 109 del 1998);
F. Valore annuo della situazione economica
di legge riparametrata = (E/D) * x B; (*) valore arrotondato al centesimo. Il
beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;
per la sua determinazione si procede come di seguito:
G. Valore della situazione economica per
l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F - (13 x C);
H. Beneficio mensile intero: indicare il
valore di C se il valore di A è uguale o inferiore al valore di G;
I. Beneficio mensile in misura ridotta:
indicare il valore di (F - A)/13, se il valore di A è superiore al valore di G.
L. 13a mensilità: indicare il valore di H
/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno nel caso di assegno
mensile concesso nella misura intera;
oppure, indicare il valore di I/12 x numero
di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile
concesso in misura ridotta".
Art. 6.
Entrata in vigore e
disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore
il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2. L'assegno di maternità di cui al titolo
III del decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle
nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento
avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Per le domande di concessione
dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno
2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto
legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione
eventualmente già presentata. I provvedimenti di concessione già disposti sono
revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione
presentata.
4. Qualora le domande di assegno per il
nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla
presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli
minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni
precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti
che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo
familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del
beneficio, il comune può provvedere a detta concessione, a condizione che il
genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura
dell'assegno è comunque stabilita sulla base della situazione economica
dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime
condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in
favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento,
se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In via di prima applicazione, per
l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano
cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori
nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo
in cui il suddetto requisito si è verificato, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Al decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le
seguenti modifiche di riferimenti normativi:
a) all'articolo 7,
comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
b) all'articolo 13, comma 4, le parole:
"a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
c) all'articolo 13, comma 6, le parole:
"a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
d) all'articolo 14, comma 3, le parole:
"a norma della legge n. 15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti:
"a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000".
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 maggio 2001
Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto
2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 187
Nota all'art. 6, comma 2:
- Il titolo III del citato decreto del
Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000 reca: "Assegni
di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni".
Note all'art. 6, comma 3:
- Per il titolo III del citato decreto del
Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art.
6, comma 2.
- Per il testo dell'art. 4 del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note
all'art. 3, comma 1.
Note all'art. 6, comma 6:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato
decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificati
dal presente regolamento:
"Art. 7 (Domanda per la concessione
dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice,
nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla
data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS
competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre
naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto
il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1,
lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS
competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del
medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a
decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha
ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o
alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno
spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla
data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda per la concessione
dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia
tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
a) i requisiti che danno titolo alla
concessione dell'assegno;
b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli
articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti
previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento
preadottivo o l'adozione;
c) l'eventuale presentazione, per lo stesso
evento, di domanda per l'assegno di cui all'art. 66 della
legge n. 448 del 1998.
5. In caso di incapacità di agire, la
domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante
dell'incapace, in nome e per cento di lui".
"Art. 13 (Domanda per la concessione
dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al
comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita
del figlio o, ai sensi dell'art. 10, dalla data di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che
abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza
del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta,
nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine
concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata
anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia
documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via
esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1,
lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi
dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a
dichiarare, a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 salvo che non sia
tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i
requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere
beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione
obbligatoria a carica dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)
o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonchè l'eventuale
presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di
cui all'art. 49, comna
8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
5. Ai trattamenti previdenziali di cui al
comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'art. 13, comma
2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonchè gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
6. Al fine di conseguire la quota
differenziale di cui all'art. 66, comma
3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali
o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il
richiedente è tenuto a dichiarare, a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la somma
complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è
tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternità,
ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.
7. In caso di incapacità di agire, la
domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante
dell'incapace, in nome e per conto di lui". - Per il testo vigente dell'art. 14 del
citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, si veda in note
all'art. 2, comma 1.