PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA
SOLIDARIETA’ SOCIALE
DECRETO 21 luglio 2000, n. 278
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 238 dell’11 ottobre 2000)
Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente
congedi per eventi e cause particolari.
IL MINISTRO PER LA
SOLIDARIETA’ SOCIALE
di concerto con i
MINISTRI
DELLA SANITA’, DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PER LE PARI OPPORTUNITA’
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4,
comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
che prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e
per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la
fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione
delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei criteri per la
verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
26.6.2000;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai
sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1 - Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni
complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un
parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore
medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato
comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso
medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso
devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a
conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati
i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di
cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il
datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espleta mento dell'attività lavorativa, anche per periodi
superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base
della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati
i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione
dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso
che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri
per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità,
ai sensi del successivo art. 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro
conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette
giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono
cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2 - Congedi per gravi motivi familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui
all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei
portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non
conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal
decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno
particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza
delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale,
ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui
al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti
patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi
incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono
la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età
evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o
per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente articolo può
essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a
due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a
rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di
congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si
computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non
lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori
al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la
somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il
procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o
dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati
motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il
datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di
cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla
richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al
dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere
motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e
alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione
del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere
riesaminata nel successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura
l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla
situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma
4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può
altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in
relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già
concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre,
negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della
sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può,
altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al
precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la
possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi
delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a
tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla
stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni
organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque
entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente
una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a
rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone
preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro
abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in
congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il
rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di
congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore
di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di
preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso
inferiore a sette giorni.
Art. 3 - Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore che
fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 1 o dei
congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono
presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso
di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave
infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni
dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la
certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d),
deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o
al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a
documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi
consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che
intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la
sussistenza delle situazioni ivi previste.
4. Quando è in corso l’espletamento
dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore di
lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave
infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo.
La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo
articolo 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave
infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività
lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di
permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero
verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente
regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione
provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni
dalla concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi
dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Art. 4 – Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I contratti collettivi di lavoro possono
prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal
presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del
presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo
dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della
contrattazione medesima se più favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Il Ministro per la
solidarietà sociale: TURCO
Il Ministro della
sanità: VERONESI
Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale: SALVI
Il Ministro per le
pari opportunità: BELLILLO
Visto, il guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000 Registro n.
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295
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