Presidenza del Consiglio dei
Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO
PERSONALE
DFP
0015888
Destinatari
04/04/2013
OGGETTO:
prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del
minimo contributivo.
Si
risponde alla lettera del 17/01/2013, protocollo n. 1388, successivamente
sollecitata, con cui viene posto un quesito in merito alla possibilità di
trattenimento in servizio di un dipendente.
In proposito, a parere dello
scrivente, la possibilità per l'amministrazione di proseguire il servizio con
un dipendente ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, va valutata
alla luce della situazione contributiva complessiva del dipendente. Nello
specifico, si devono distinguere due fattispecie principali:
1) il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si
considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione
presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità
contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di
altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente
svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel
settore privato o come autonomo);
2) la seconda
fattispecie riguarda invece il caso in cui il dipendente ha complessivamente un
ammontare di anzianità contributiva che risulta insufficiente al raggiungimento
del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia.
Nel
primo caso, l'amministrazione deve verificare l'ammontare complessivo dei
contributi versati a favore del dipendente prossimo al collocamento a riposo,
se del caso, consultando gli enti previdenziali di riferimento. Se la somma
delle anzianità contributive maturate presso diverse gestioni raggiunge il
minimo di 20 anni, ferma restando la deroga prevista dall'art. 2, comma 3,
lettera c) del d.lgs. n. 503 del 1992, nonché la
possibilità di effettuare la ricongiunzione ai sensi della I. n. 29 del
1979, il lavoratore può ricorrere all'istituto della
totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 42 del
2006 o del cumulo contributivo, di cui alla I. n. 228 del
2012 (art. 1, commi 238-248), totalizzando o
cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine
di conseguire la pensione di vecchiaia.
Pertanto,
l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età limite
ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del
31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungi mento del nuovo
requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al
nuovo regime introdotto dall' art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del
2011.
Nel
secondo caso, se il dipendente è titolare di un'anzianità contributiva
complessivamente inferiore al minimo per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, anche considerando la sommatoria dei periodi contributivi, allora il
datore di lavoro deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il
requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sempre entro i 70 anni di
età, il dipendente raggiunga il requisito di anzianità minima contributiva. Si rammenta
in proposito che il limite dei 70 anni è soggetto all'adeguamento alla speranza
di vita.
Se
ciò non dovesse verificarsi, l'amministrazione dovrà collocare a riposo il
dipendente una volta che egli abbia raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni
(senza incremento della speranza di vita).
IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo
Destinatari
Azienda
sanitaria provinciale di Palermo
Dipartimento
risorse umane sviluppo
organizzativo
e affari generali
tratt.economico@asppalermo.org
p.c.
INPS
Direzione
centrale previdenza
ROMA
Ministero
dell'economia e delle finanze
Dipartimento
RGS/IGESPES
ROMA
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
Direzione
generale per le politiche
previdenziali
ROMA