Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATIAMENTO
DEL PERSONALE
DFP
0008629
del
20/02/2013
Al Comune di Reggio nell'Emilia
Direzione generale - Servizio gestione e
sviluppo
del personale e dell'organizzazione
Reggio Emilia
Oggetto: art. 4, comma 24, della
I. n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita) - congedo obbligatorio e congedo facoltativo del
padre lavoratore - voucher alla madre lavoratrice - chiarimenti applicativi.
Si
fa riferimento alla lettera del 19 gennaio 2013, prot. n. 116/2013, con la
quale codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito
all'applicazione dell'art. 4, comma 24, della l. n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in considerazione dell'avvenuta adozione del decreto
attuativo, previsto dal comma 25 dello stesso articolo, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 22 dicembre 2012, avente ad oggetto la definizione dei
criteri per l'accesso e modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori
del settore privato.
Nel merito, si rappresenta che la
normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata I. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata
all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti
pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel
d.lgs. n. 151 del 2001
e nei CCNL di comparto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo