Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO
DEL PERSONALE
DFP
0002285 del 15/01/2013
Al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Uff.IV
Roma
Oggetto:
congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss, del d.lgs. n. 151
del 2001 - computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della
progressione economica.
Si fa riferimento alla lettera del
13 dicembre 2012, prot. n. 9555, con la quale codesta Amministrazione ha
chiesto il parere dello scrivente Dipartimento in merito all'istituto del
congedo straordinario di cui all'art. 42, commi 5
e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, con particolare riferimento agli
effetti che l'assenza produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai
fini della progressione economica e della pensione.
Al
riguardo si rappresenta quanto segue.
L'art. 42 del
d.lgs. n. 151 del 2001, cosi come modificato
dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del
d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5-ter
recita: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento
alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto
da contribuzione figurativa; ... "; il successivo comma 5-quinquies
prevede: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine
rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e
5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53".
Il Dipartimento della funzione
pubblica nella circolare n. 1
del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119
del 2011 al citato art. 42, al
paragrafo 3, lett. d), ha precisato che "i periodi di congedo
straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie,
tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma,
essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo
dell'anzianità": Ciò sta a significare che il periodo del congedo deve
essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il
raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume
dalla circostanza che la legge ha previsto l'istituto della contribuzione
figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie vale solo per i lavoratori
del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è
connessa alla re1ribuzioneeffettivamente versata dal datore di lavoro) che è
valida per il diritto e per la misura della pensione. Occorre poi considerare
il richiamo all'art 4, comma 2,
della I. n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il
congedo non è computato nell'anzianità di servizio, li dove l'anzianità di
servizio è tenuta distinta dai "fini previdenziali”. Pertanto, ad avviso
dello scrivente, nell'esaminare l'istituto occorre distinguere la valenza
dell'anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè,
l'effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che
riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione a fini
economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma
non ai fini della progressione economica. Questa conclusione è confermata dalla
considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni
economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che
porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle
capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in
cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività
lavorativa.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Antonio Naddeo)