Presidenza del Consiglio dei Minstri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Nota
P.C.M. 25.05.2012, prot. n. 21063
Oggetto:
Criteri di computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge
68/1999. Personale docente proveniente da altro ruolo.
Si
fa riferimento alla bozza di risposta ad interpello predisposta dalla Direzione
generale per l'attività ispettiva di codesto Ministero trasmessa a questo
Ufficio, con nota prot. n. 37/0006398 del 2 aprile 2012, per il parere di
competenza.
Con
la presente nota si risponde altresì alla lettera prot. n. 0003387 dell'8 marzo
2012 con cui la Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
dello stesso Ministero chiede il parere dello Scrivente sul quesito posto dal
Sig. xxx.
Le
predette note afferiscono alla medesima questione interpretativa: la
computabilità, ai fini della copertura della quota d'obbligo dell'articolo 3 della
legge 68/1999, del docente disabile proveniente da
altro ruolo che, all'atto dell'immissione nel ruolo di provenienza, abbia già
usufruito della riserva di posti in applicazione della disciplina sul
collocamento obbligatorio.
In
particolare, nella bozza di risposta all'interpello formulato dall'ANIEF, la
Direzione generale per l'attività ispettiva rappresenta che l'Associazione
professionale sindacale chiede se: "il docente che si trovi nella suddetta
condizione (docente proveniente da altro ruolo che abbia già utilizzato -
all'atto dell'immissione in ruolo - il diritto ad usufruire della riserva) non
potendo avvalersi della riserva di posti (in quanto utilizzata come beneficio
per l'immissione nel ruolo di provenienza) non potrà essere conteggiato come
unità ai fini della quota di riserva nel ruolo di destinazione (nel quale si è
trasferito a prescindere dalla riserva)".
Nella
bozza di risposta all'interpello, la Direzione generale per l'attività
ispettiva evidenzia che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti
"ad avere alle loro dipendenze" lavoratori disabili nella misura
indicata dall'articolo 3 della
legge 68/1999 e che, dunque, il legislatore vuole
assicurare la concreta applicazione degli obblighi di inserimento lavorativo
dei soggetti appartenenti alla categoria protetta, disciplinando solo in un
secondo momento le modalità di immissione.
Nella
risposta la citata Direzione generale per l'attività ispettiva esprime avviso
favorevole al quesito posto dall'ANIEF, precisando che "il passaggio di
personale disabile da un ruolo ad un altro ruolo, qualora ciò comporti anche
una successione di datori di lavoro diversi, potrà essere computato nel ruolo
di destinazione ai sensi dell'art. 3 della L.
n. 68/1999, qualora ciò sia necessario al fine di
ricoprire le quote di riserva.
Il
cambiamento della titolarità del rapporto comporterà invece, per il primo
datare di lavoro, il venire meno di una unità di personale disabile da
computare ai fini dell'assolvimento degli obblighi occupazionali.".
Nel
merito, in primo luogo, secondo la giurisprudenza costituzionale (1), l'articolo 38,
comma 3, della Costituzione consente un regime di
favore nei confronti dei disabili, derogando al principio di uguaglianza e buon
andamento degli uffici pubblici previsti dagli articoli 3
e 97 della
Costituzione, solo per favorire l'accesso dei
disabili agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la
Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di
uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro e, si deve
ritenere, non per altre finalità.
La
disciplina sul collocamento obbligatorio, con le tutele della richiamata legge 68/1999,
trova pertanto applicazione in riferimento all'accesso all'impiego dei soggetti
disabili e non anche rispetto al trasferimento degli stessi presso datori di
lavoro diversi una volta che siano stati assunti in base alla richiamata
normativa.
Inoltre,
in riferimento alla fattispecie in argomento, può essere utile evidenziare che
le disposizioni in materia di mobilità di personale disabile previste
nell'ordinamento sono quelle contenute nella legge 5 febbraio
1992, n. 104 (2).
Ciò
premesso, in riferimento alla questione, occorre evidenziare che nel sistema
delle assunzioni delle categorie protette da parte delle amministrazioni
pubbliche, i criteri di copertura della quota d'obbligo sono condizionati, in
termini dirimenti, dai riflessi finanziari che ne scaturiscono, tenuto conto
del fatto che le assunzioni, a copertura di tale quota, non rientrano nelle
limitazioni generali previste in materia. Si fa rinvio a quanto già chiarito da
questo Dipartimento con nota circolare
del 22 febbraio 2011, n. 11786, relativamente agli
effetti della copertura della quota d'obbligo sul regime assunzionale
dell'amministrazione procedente. In particolare, in caso di disciplina
limitativa delle assunzioni, non rientrano nelle predette limitazioni le
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della
copertura della quota d'obbligo.
Alla
luce di ciò, il docente disabile, proveniente da altro ruolo, una volta
trasferito, può essere computato nel ruolo di destinazione, ai fini della
copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della
legge 68/1999, solo ove vi sia disponibilità della
quota stessa. Qualora vi sia tale disponibilità nel ruolo ricevente è
consentito all'amministrazione cedente di scomputarlo dalla propria quota
d'obbligo e di poter adottare le procedure per la copertura di tale quota in
quanto così è garantita, in una valutazione complessiva, la neutralità
finanziaria nel regime delle assunzioni delle categorie protette.
Nel
caso in cui il ruolo ricevente abbia la quota d'obbligo interamente coperta, il
docente disabile rimane in carico alla quota d'obbligo del ruolo cedente
fintanto che non si determina la vacanza utile di quota nell'amministrazione di
destinazione. Una lettura diversa potrebbe determinare come conseguenza un
incremento dei livelli occupazionali del settore pubblico in quanto le
assunzioni delle categorie protette, come detto, sono sottoposte solo al
vincolo di copertura della quota d'obbligo.
______________
(1)
V. Corte Costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190. La sentenza è richiamata anche
dal Ministero della pubblica istruzione, nella nota prot. n. 14568 del 17
luglio 2007, indirizzata ai Direttori degli uffici scolastici regionali. La
nota è stata trasmessa a questo Ufficio dal Sig. xxx, che, come detto in
premessa, sulla questione rappresentata ha chiesto il patere della Direzione
generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
(2)
La legge reca la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate".
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Maria Barilà