Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale
DFP 36667 del 12/09/2012
Destinatari
Oggetto: congedo ex art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151
del 2001 - personale in regime di part time verticale.
Si fa riferimento alla mail del 10 aprile 2012, successivamente
sollecitata, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto chiarimenti in
merito all'applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, al personale dipendente con rapporto di lavoro di part time
verticale.
Nel merito si rappresenta quanto segue.
Il CCNL comparto ministeri del 16 maggio 2001, integrativo del CCNL del 16 febbraio 1999, all'art. 23 (applicabile alle agenzie fiscali in virtù di quanto disposto
dall'art. 100 del CCNL comparto agenzie fiscali del 28 maggio 2004) ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi per il
personale a tempo parziale. In tale clausola si prevede che al personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi
previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al
personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione. Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le festività
soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di
part time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche deroghe. Tra
queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 e, pertanto, ad avviso dello scrivente, in caso di part time
verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della
regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità
applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha
originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part time
verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative
del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera
in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza.
Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo
già fruito anfrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di
rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo
biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal
dipendente.
Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi
(ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part
time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in
generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui
è dovuta la prestazione, ad avviso dello scrivente, il conteggio dovrebbe
comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le
festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione
dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo
dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente
antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si
verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la
fruizione del congedo in maniera continuativa.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo
Destinatari
All' Agenzia dd territorio
Direzione centrale risorse umane e
organizzazione
Assistenza e consulenza
Roma
e, p.c.
Al Ministero dd lavoro e delle politiche
sociali
Direzione generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro
Disciplina del rapporto di lavoro-Div. V
Roma
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
Roma
All'INPS
Direzione generale
Roma
All'ARAN
Roma
|