Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO
STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
DFP 0032934 del 06/08/2012
Destinatari
OGGETTO: art. 6, d.l. n. 20112011 - abrogazione
dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo,
del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata - regime
transitorio - ammissibilità delle domande.
Si fa riferimento alla lettera del
13 marzo 2012, n.7639, successivamente sollecitata, con la quale codesto
Ministero ha chiesto chiarimenti in merito alle problematiche sorte a seguito
all'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell' equo
indennizzo e della pensione privilegiata operata dall'art. 6 del d.l. n.
201/2011, convertito in l. n. 214/2011.
Nel merito si esprimono le
seguenti considerazioni.
L'intervento normativo citato ha
disposto l'abrogazione dei suddetti istituti per tutti i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, ad eccezione del personale del comparto sicurezza,
difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. L'art. 6 menzionato contiene poi
una norma transitoria, secondo cui "La disposizione (...) non si applica (
... ) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora
scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.".
Per quanto attiene alla sfera
soggettiva di estensione della deroga, lo scrivente Dipartimento ha già
manifestato il proprio orientamento nel senso di ritenere che l'espressione
"soccorso pubblico" è da riferire al comparto del corpo nazionale dei
vigili del fuoco (secondo la sua esatta denominazione in base all'art. 2 della
I. n. 252 del 2004 - "vigili del fuoco e soccorso pubblico").
In ordine all'applicazione della
norma transitoria, si ritiene che la previsione derogatoria si estenda anche a
coprire le istanze dirette ad accertare l'aggravamento riferito ad infermità
già accertate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima
dell'entrata in vigore della modifica legislativa, trattandosi di fattispecie
inquadrabili nell'ambito dei "procedimenti in corso".
Per quanto riguarda il termine
finale per l'accettazione delle istanze da parte dell'Amministrazione, occorre
partire dalla considerazione che il dipendente può avere interesse anche ad
ottenere un atto di accertamento "in sé e per sé", ossia a
prescindere dal riconoscimento dei benefici economici dell'equo indennizzo e
del rimborso spese di degenza. Si tratta di quei casi in cui l'accertamento può
essere finalizzato al conseguimento di vantaggi vari previsti dalle norme e dai
CCNL, come l'esenzione dal regime della reperibilità in caso di malattia, lo
scomputo dal periodo di comporto, l'esclusione della decurtazione del
trattamento economico in caso di assenza per malattia, oltre che al
conseguimento della pensione privilegiata, per la quale la legge stabilisce il
termine quinquennale dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 169 del
d.P.R. n. 1092 del 1973). Il d.P.R. n. 461
del 2001 non prevede alcun termine per la presentazione della
domanda di accertamento in sé e per sé in corso di rapporto, mentre stabilisce
dei termini perentori nel caso in cui l'accertamento sia finalizzato al
riconoscimento dei benefici economici, termini il cui rispetto condiziona
quindi l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto i benefici stessi. Ciò
premesso, l'art. 6 citato ha abrogato non solo gli istituti economici collegati
all'accertamento della di pendenza dell' infermità o lesione da causa di
servizio (equo indennizzo, rimborso spese e pensione), ma anche
"l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di
servizio". Pertanto, dopo l'entrata in vigore della menzionata
disposizione, i procedimenti di accertamento in sé e per sé sono salvaguardati
(e la salvaguardia vale anche se gli stessi sono stati avviati dopo la scadenza
del termine semestrale di decadenza previsto per la tempestività della domanda
avente ad oggetto i benefici economici) soltanto se la relativa domanda sia
stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore
dell'abrogazione) ovvero siano riferiti ad eventi occorsi prima della predetta
data per procedimenti instaurabili d'ufficio.
Per quanto riguarda l'accertamento
finalizzato alla fruizione dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso
delle spese di degenza, ad avviso dello scrivente, dopo l'entrata in vigore
della riforma e tenendo presenti le norme transitorie, l'avvio del procedimento
può considerarsi tempestivo solo nel caso di domanda presentata prima del 6
dicembre 2011 ovvero nel caso di domanda presentata entro 6 mesi dalla data di
conoscenza dell'infermità o della lesione verificati si entro il 6 dicembre
2011 ovvero ancora nel caso di avvio d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data. Ai fini del riconoscimento dei benefici, comunque, rimane salva
la necessità del rispetto degli ulteriori termini fissati dal regolamento (art. 2, comma 6,
del d.P .R. n. 461 del 2001, che prevede il termine di 6 mesi
dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio; art. 2, comma 3, del citato d.P.R., che
stabilisce il termine di 10 giorni dalla comunicazione della notizia della
trasmissione degli atti al comitato di verifica nel caso di istanza prodotta
nel corso del procedimento di accertamento della causa di servizio).
Relativamente alle problematiche
attinenti alla certezza della conoscenza, che incide sulla tempestività della
domanda ai fini della concessione dei benefici, il termine, come noto, è
stabilito, ex art. 2, comma 1,
del d.P.R. n. 461/2001, in 6 mesi dall'evento occorso ovvero
dalla data in cui il dipendente ne ha avuto piena conoscenza, cioè una
conoscenza qualificata dalla chiara percezione delle conseguenze invalidanti
dell'infermità in relazione al tipo di infermità sofferta e alle condizioni
psico-fisiche (cfr.: C.d.S., sez. IV, n. 1921/2002; sez. VI, n. 6880/2000).
L'individuazione del dies a quo, peraltro, risulta particolarmente
problematica nei casi in cui l'infermità deriva da cause che incidono
progressivamente sull'integrità psico-fisica del dipendente. In tali casi, in
base alla giurisprudenza, la tempestività della domanda deve essere valutata in
relazione al momento in cui il dipendente acquisisce chiara consapevolezza
degli esiti invalidanti dell'infermità contratta in conseguenza della
prestazione del servizio (cfr. da ultimo C.d.S., sez. III, sent. n. 1303/2012).
In proposito, si condivide la prospettazione contenuta nella richiesta di
parere circa il fatto che l'Amministrazione all'atto della ricezione della
domanda si limiti ad un esame di manifesta non inammissibilità della stessa,
essendo l'esame compiuto rinviato all'esito della successiva fase
dell'accertamento effettuato dalla competente commissione medica.
In ordine all'accertamento
finalizzato al conseguimento della pensione, con la norma in esame è stato
abrogato anche l'istituto della pensione privilegiata. Come noto, la fruizione
del predetto trattamento ha come presupposto la cessazione del rapporto di
lavoro. Ne consegue che, tenendo conto della norma transitoria, restano salvi i
procedimenti riferiti a cessazioni del rapporto avvenute entro il 4 dicembre 20
Il avviati ad istanza di parte entro il quinquennio (o decennio in caso di
particolari patologie) successivo alla cessazione (art. 169 del d.P.R.
n. 1092 del 1973), nonché i procedimenti instaurabili
d'ufficio per eventi occorsi entro la medesima data. Ai fini del diritto a
pensione, restano inoltre salvi i procedimenti pensionistici già avviati entro
il 6 dicembre 2011 ("procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto ").
In conclusione, ad avviso dello
scrivente, in base alla vigente normativa devono ritenersi ammissibili:
§
le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate in corso di
rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del
termine semestrale in cui l'interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo
restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell' equo indennizzo
e del rimborso spese;
§
le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro la
scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell'infermità o
della lesione da parte dell'interessato (termine di decadenza per la
concessione dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5
dicembre 2011, per fatti verificati si comunque entro tale data;
§
le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro 5 anni
dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della
pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.
Resta ferma in ogni caso la tutela
derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali secondo quanto disposto dal predetto art. 6.
IL CAPO
DIPARTIMENTO
Antonio
Naddeo
Destinatari
Al Ministero dell'interno
Dipartimento per le politiche del personale
dell' amministrazione civile e per
le risorse
strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le risorse
umane
ROMA
p.c.
Al Ministero dell' economia e
delle finanze
Dipartimento RGS
ROMA
Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Direzione generale per le
politiche
previdenziali e assicurative
ROMA
All'INPS
Direzione centrale previdenza
ROMA