Ministro
per la pubblica amministrazione
e la
semplificazione
Circolare
n. 6/12
31 maggio
2012
Destinatari
Oggetto:
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
1.
Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di
certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445,
introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183.
Il d.l. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sulla disciplina
in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con l'art.
14, comma 6 bis, stabilendo che "nell'ambito dei lavori pubblici e
privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il
Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui
all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni".
La chiara
formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nel
lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato
all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a
richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto,
alle Casse Edili.
La norma
non ha però fatto venire meno l'attualità del problema, più volte sollevato a
questa Amministrazione, dell'applicazione al DURC delle disposizioni
introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha
novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40.
Il
privato può infatti richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad
altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le
disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Nel
rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre
apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell'art. 40, dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000, la
dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tale
conclusione consegue alla soluzione che si ritiene di condividere con
riguardo al profilo della natura del DURC.
Il DURC
è, invero, un certificato, avendo tutte le caratteristiche che l'art. 1, comma 1, letto f), d.P.R. n. 445 del 2000 richiede
per definire tale un documento ("documento rilasciato da
un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche").
A questa
conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza del giudice amministrativo
che, con orientamento consolidato, ha affermato che il DURC costituisce una
dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di
attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente
dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da
pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a
querela di falso (Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6072; id. 4 agosto
2010, n. 5213; id., sez. VI, 6 aprile 2010, n.1934; id., sez. V, 11 maggio
2009, n. 2874).
La natura
di certificato è attribuita al DURC anche dall'art. 6, d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 che al comma 1 chiarisce che "Per documento unico di
regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente
la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti
INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento”.
Tale
essendo la natura del DURC, deve concludersi nel senso dell'applicabilità
allo stesso dei principi dettati dal d.P.R. n. 445 del 2000. Aggiungasi che
l'art. 44 bis, d.P.R. n. 445 del 2000,
introdotto dall'art. 15, comma 1, l. n. 183 del 2011
(applicabile per le fattispecie non rientranti nella previsione introdotta
dall'art. 14, comma 6 bis, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5), ha espressamente
previsto che "Le informazioni relative alla regolarità contributiva
sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle
pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa
di settore". In sostanza, il legislatore del 2011, nell'ambito della
semplificazione delle certificazioni amministrative, ha tenuto conto delle
peculiarità della disciplina relativa al DURC, prevedendo che lo stesso debba
sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, fatto
salvo il caso in cui la specifica normativa di settore preveda la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale ultima ipotesi
l'Amministrazione verificherà la veridicità di quanto dichiarato dal privato,
ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000. In
altri termini, il legislatore, mediante il richiamo alla specifica disciplina
di settore, ha inteso includere le informazioni relative alla regolarità
contributiva nell'ambito di applicazione del principio generale
dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative, contenuto
nel comma 1, letto a), del citato art. 15, ribadendo implicitamente che le
uniche eccezioni sono quelle dettate, appunto, dalla disciplina di settore.
In tali casi, infatti, l'Amministrazione - ricevuta l'autocertificazione -
dovrà procedere, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000, alla
verifica di quanto dichiarato dal soggetto interessato, "I controlli
sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con le modalità di cui
all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.
2.
Acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici.
Nella
materia dei lavori pubblici l'acquisizione d'ufficio del DURC - peraltro già
espressamente prevista dall'art. 6, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -
deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella
successiva, nella quale il controllo della regolarità contributiva è
condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo
finale. In queste ultime ipotesi, infatti, un eventuale ritardo nella
richiesta del DURC può tradursi in uno slittamento dei pagamenti, con
conseguente maggiore onerosità degli stessi ed evidente responsabilità
erariale del dipendente incaricato di chiedere il DURC agli Istituti
previdenziali e alle Casse edili. Si ricorda peraltro che le imprese
interessate, secondo quanto chiarito da una nota congiunta del 26 gennaio
2012 dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., attraverso un'apposita funzione di consultazione
disponibile su l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it. possono
verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
3.
Modalità di effettuazione della richiesta del DURC.
Risulta
alla scrivente che è prassi delle Amministrazioni inoltrare la richiesta di
rilascio del DURC attraverso i canali della posta cartacea e che anche gli
Istituti previdenziali e le Casse edili trasmettono nelle vie ordinarie,
tramite posta, il documento.
Si
invitano le Amministrazioni in indirizzo ad utilizzare, salvo motivati casi
eccezionali, per l'inoltro della richiesta il servizio on line
disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it. Si invitano, altresì, gli
Istituti previdenziali e le Casse Edili ad utilizzare per la trasmissione del
certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata.
L'utilizzo
di tale modalità, oltre a determinare indubbi risparmi di risorse economiche
e amministrative, comporta anche una riduzione dei tempi per chiudere il
procedimento di acquisto d'ufficio del DURC.
Nel caso
in cui venga rilasciato d'ufficio, sul certificato deve essere apposta la
dicitura "rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".
Il
Ministro per la pubblica amministrazione
e la
semplificazione
Destinatari
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
All'I.N..A.I.L.
All'I.N.P.S.
Alla
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili
All'Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici
di
lavori, servizi e forniture
A tutte
le Pubbliche amministrazioni
Loro Sedi
All'ANCI
Associazione
Nazionale Comuni Italiani
All'UPI
Unione
Province d'Italia
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Alla
Provincia Autonoma di Trento
All'Ispettorato
regionale del lavoro di Palermo
Loro Sedi
|