ARAN
Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Circolare n. 4 del 2011
Nota A.Ra.N. 22
dicembre 2011, prot. 0027487
A tutte le
Amministrazioni dei comparti
Agenzie
fiscali
Enti
pubblici non economici
Istituzioni
e Enti di ricerca e sperimentazione
Istituzioni
di Alta Formazione e Specializzazione Artistica
e
Musicale
Ministeri
Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Regioni
e Autonomie locali
Servizio
sanitario nazionale
Scuola
Università
All’ASI
Al
CNEL
A
DigitPA
All’ENAC
Loro Sedi
OGGETTO: Rinnovo delle RSU.
Elezioni del 5-7 marzo 2012.
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 1
dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni
sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti l’11 aprile
2011 e il 14 dicembre
2011, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze
sindacali unitarie (RSU).
Con i citati
Protocolli, che contengono l’annuncio delle elezioni, è stato definito il
calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali,
nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998.
Le elezioni delle RSU
sono indette contestualmente
nella generalità delle amministrazioni in indirizzo nei giorni 5-7 marzo 2012.
La concreta esperienza
di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell’Aran la
formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto
svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel
regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le
parti firmatarie del Protocollo del 14 dicembre 2011 hanno convenuto
sull’opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo
unitario che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni
svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.
Nella presente nota è
elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.aranagenzia.it nella Sezione Accertamento Rappresentatività, della
quale si raccomanda una attenta lettura.
Si chiede, inoltre,
alle amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie amministrazioni/sedi
“periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle
commissioni elettorali, oltre al materiale previsto,
anche la presente nota.
Analoga collaborazione
si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie
territoriali.
Si precisa, infine, che
le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che,
per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina
attualmente la materia (CCNQ del 10
luglio 1996, Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).
Importante novità di
queste elezioni è rappresentata dalla modalità di acquisizione dei verbali
elettorali da parte dell’Aran che avverrà esclusivamente mediante procedura
on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è stata predisposta
un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la
quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei
dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre
prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente
(RLE). Sotto tale profilo ogni sede periferica di elezione RSU, per come
individuata nelle mappature di cui all’art. 3 del
protocollo del 14 dicembre 2011, dovrà provvedere ad accreditare il proprio
RLE. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alle circolari n. 1
e 2 del 2011 (note Aran n.
13469 del 9.9.2011 e n. 14320 del 27
settembre 2011) pubblicate nel sito internet dell’Aran sia nella sezione
relativa all’Evidenza, sia
nella sezione Accertamento
Rappresentatività, nonché a quanto previsto infra, lett B), §2 e
§10.
All’interno dell’Area
Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un
applicativo denominato “VERBALI RSU”. Si ricorda che per accedere a tale
applicativo il RLE dovrà designare il Responsabile del Procedimento (RP)
verbali RSU. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonché tutta
la successiva corrispondenza relativa all’acquisizione dei Verbali. Si
ribadisce che di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle
credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU, è responsabile lo stesso
RP insieme con il RLE. Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo
sottoscritto con firma autografa.
Si fa, infine, presente
che nel proseguo della presente nota con il termine "amministrazione" sono indicate
genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché
le istituzioni scolastiche, mentre la dizione "comparti di
contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti”.
ELEZIONI
DELLE RSU DEL 5 – 7 MARZO 2012
CHIARIMENTI
E DOCUMENTAZIONE
SOMMARIO:
A) PROTOCOLLO DELL’11
APRILE 2011 E PROTOCOLLO D’INTEGRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2011
B) CHIARIMENTI
§1. Tempistica delle
procedure elettorali
§2. Sede di elezione
della RSU
§3. Presentazione delle
liste elettorali
§4. Soggetti esclusi
dalla presentazione delle liste elettorali
§5. Elettorato passivo
§6. Procedura per la
presentazione delle liste
§7. Elettorato attivo
§8. Commissione
elettorale: composizione, insediamento e costituzione
§9. Compiti della
Commissione elettorale
§10. Verbale elettorale
finale e relativi adempimenti
§11. Quoziente
necessario per la validità delle elezioni
§12. Calcolo del
quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi
§13. Compiti delle
Amministrazioni
§14. Comitato dei
garanti
§15. Insediamento della
RSU
C) RACCOMANDAZIONI PER LE
COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA
D) RICHIESTE DI ULTERIORI
CHIARIMENTI E QUESITI
E) TRASMISSIONE DEI
VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN
DOCUMENTI CORRELATI:
1. Protocollo
dell’11 aprile 2011 per la definizione del calendario delle votazioni per il
rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti -
tempistica delle procedure elettorali;
2. Protocollo
integrativo del 14 dicembre 2011;
3. Accordo
collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo
regolamento elettorale;
4. Accordo
collettivo quadro del 24 settembre 2007 d’integrazione dell’art. 3 della
parte seconda dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito accordo
collettivo quadro 24 settembre 2007);
5. Accordo
Integrativo del Comparto Sanità (16 Ottobre 1998)
6. Accordo
Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998)
7. Accordo
Integrativo del Comparto Ministeri (3 Novembre 1998)
8. Accordo
Integrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998)
9. Fac-simile del verbale finale
(disponibile nel sito Aran in formato stampabile)
* * *
* * * * *
A) PROTOCOLLO DELL’11
APRILE 2011 E PROTOCOLLO INTEGRATIVO DEL 14 DICEMBRE 2011
Il documenti
fondamentali sono rappresentati dal Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il
rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti -
tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 11 aprile 2011 (allegato n. 1) e dal Protocollo integrativo del 14 dicembre 2011 (allegato n. 2),
quest’ultimo in corso di pubblicazione nella G.U.. Detti protocolli
contengono il calendario delle elezioni. Copia dell’annuncio deve essere
affissa all’albo di ciascuna Amministrazione.
B) CHIARIMENTI
Come indicato nella
premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si
limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali
dell’Accordo quadro
del 7 agosto 1998, dell’Accordo
collettivo quadro 24 settembre 2007 e degli Accordi integrativi di
comparto, raccomandandone un’attenta lettura.
§ 1. Tempistica delle procedure elettorali
Le elezioni si svolgono
contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo. Non si deve,
pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni
sono già state indette e le relative tempistiche, la votazione e lo scrutinio
sono state fissate nei Protocolli di cui alla lettera A).
Le elezioni non possono
essere rinviate per motivi organizzativi locali.
Il primo giorno delle
votazioni (5 marzo 2012) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale
(o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della
dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio
unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di
voto. Pertanto, i giorni 5, 6 e 7
marzo 2012 sono destinati alle votazioni.
E' compito delle
Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per
l’esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera
dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (7
marzo), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori
attraverso l'affissione all’albo dell’amministrazione.
Il giorno 8 marzo 2012
è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni
avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo
scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 8 marzo 2012.
Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista
alcuna anticipazione dello scrutinio.
A prescindere dalla
data di costituzione, tutte le RSU
attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di marzo 2012.
Ciò significa che devono essere tutte rielette.
§ 2. Sede di elezione della RSU
È prevista l’elezione
di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:
- Istituzioni di Alta
Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
- Regioni e Autonomie
locali
- Servizio sanitario
nazionale
- Scuola
- Università
In tali comparti
l’elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente
con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate
a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).
E’ prevista una unica
elezione della RSU anche nelle amministrazioni DigitPA e CNEL e ASI.
Per il Comparto della
Scuola e dell’AFAM gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono
resi disponibili su supporto informatico dal MIUR e dal Ministero degli
esteri, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.
Sono previste più sedi
di elezione della RSU all’ENAC nonché nelle amministrazioni dei comparti:
- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non
economici
- Istituzioni e Enti di
ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del
Consiglio dei Ministri
In tali ultimi
comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture
periferiche, dovranno procedere, entro il giorno 16 gennaio 2012, tramite appositi
Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla
mappatura delle
sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU.
In merito si fa
presente che il Protocollo del 14 dicembre 2011 ha previsto che
qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai
dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le
funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico
ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto di
provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della
necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la
costituzione di distinte RSU.
La previsione di
collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente
nell’accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è al
momento superata atteso che gli accordi sui comparti e le aree collocano i
professionisti nell’area dirigenziale.
Copia del Protocollo
contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all’albo
dell’amministrazione e trasmessa all’Aran e alle confederazioni firmatarie
dei Protocolli di cui al punto A) entro il giorno 24 gennaio 2012. La trasmissione all’Aran dovrà avvenire in via
telematica, mediante invio di un file excel - contenente i campi indicati
nella figura 1 - all’indirizzo di posta elettronica - help@pec.aranagenzia.it
Fig. 1
Denominazione
sede periferica
|
Regione
|
Provincia
|
Comune
|
Indirizzo
|
C.A.P.
|
Telefono
|
Fax
|
Ufficio
delle Dogane di Genova
|
Liguria
|
Ge
|
Genova
|
Via R.
Rubattino, 10a
|
18126
|
01027511
|
01027512
|
continua---->
L’adempimento è
importante anche perché permette all’Aran di dotarsi di una corretta e
compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica
della completezza della raccolta dei dati. Inoltre, solo dopo aver ricevuto le mappature, l’Agenzia
potrà avviare la registrazione dei RLE di ogni singolo posto di lavoro sede
di elezione RSU, per consentire agli stessi la trasmissione dei verbali
elettorali.
Nel caso in cui
insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura
delle sedi RSU, dovrà essere data tempestiva informazione all’Aran, mediante
invio di una email certificata all’indirizzo help@pec.aranagenzia.it,in tempi
utili al regolare svolgimento delle procedure elettorali. Si rammenta che gli
accordi integrativi di comparto individuano chiaramente l’ambito di
costituzione delle RSU.
§ 3. Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare le
liste elettorali:
1) senza alcun
adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo,
alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e
successive modificazioni e integrazioni:
a) tutte le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente
CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009,
comprese quelle ammesse con riserva;
b) tutte le
organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle
confederazioni sottoscrittrici dei Protocolli di cui alla lett. A) e alle
confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo
caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le
confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione
da allegare alla lista elettorale;
c) le organizzazioni
sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di
precedenti elezioni.
2) devono, invece,
presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione
all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché
quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali
di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e
integrazioni, entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni
sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente
punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata
direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione
della lista.
Per facilitare le
procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata
dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati
all’Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta
semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione
della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale delle
statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’Aran in copia
autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione
sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con
indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per
dimostrarne la corretta provenienza.
Anche la formale
dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché alle
norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146
e successive modificazioni e integrazioni può essere presentata all’Aran, che
rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso,
quanto indicato al precedente capoverso.
E’ importante
sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l’acquisizione dei
dati elettorali consentendo all’Aran di pre-inserire nella procedura di
rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono
presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali
possono depositare presso l’Agenzia, entro il termine ultimo per la
presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con
chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.
La dichiarazione dovrà
essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del
vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta
denominazione della lista da inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre,
le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo
quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del
relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali
di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed
integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni
sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia.
L’Aran pubblica sul
proprio sito internet:
l’elenco delle organizzazioni sindacali
a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che
alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della
documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’Aran,
anziché direttamente alle Commissioni elettorali. Si ricorda che in questo
caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’Aran in copia
autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione
sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con
indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per
dimostrarne la corretta provenienza;
l’elenco, comparto per comparto, delle
Organizzazioni sindacali che hanno presentato la formale dichiarazione di
voler presentare liste alle elezioni delle RSU corredata dalla documentazione
necessaria. Per queste OO.SS. si considerano espletate presso l’ARAN tutte le
formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle
RSU.
§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste
elettorali
Non possono presentare
le liste elettorali:
1) le singole
organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non
abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2) le organizzazioni
sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie
deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività
sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare
singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire,
pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito
le deleghe, utilizzando la denominazione esatta di quest’ultima per come
risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti
o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del
presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non
assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;
3) le organizzazioni
sindacali congiuntamente tra loro;
4) le organizzazioni e
le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e
atto costitutivo;
5) i dipendenti
attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente
paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.
E' compito della
Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla
presentazione delle liste, non
accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.
§ 5. Elettorato passivo
Ai sensi dell’art. 3 del CCNQ
7 agosto 1998 così come rinovellato con l’Accordo collettivo quadro del 24
settembre 2007, l'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:
a) a tutto il personale
in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale),
qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla
carica di eletto nella RSU;
b) in tutti i comparti,
con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto
di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito
di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o
inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure
elettorali (annuncio).
La permanenza in
servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la
decadenza dalla carica di eletto nella RSU.
I dipendenti che si
trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni
esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione di assegnazione ma
conservano l’elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a
condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che
rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori
ruolo.
Nelle amministrazioni
di nuova e recente istituzione ove, alla data del 19 gennaio 2012 risulti in
servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di
inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è
riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito
nell’amministrazione di provenienza e che quest’ultima rientri tra le
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate
dall’Aran. L’eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la
cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto
del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola in
senso letterale, per cui il personale comandato è escluso dall’elettorato
passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.
Non sono titolari di
elettorato passivo:
- i presentatori
della lista;
- i membri della
Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare
espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a
tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con
qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia
stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione
del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in
servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche
amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo
nell’amministrazione di provenienza.
Possono essere
candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata
nell'elenco delle esclusioni.
E' possibile candidarsi
in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si
candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite
affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad
optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione
elettorale.
Poiché al candidato non
è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la
mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se
auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una
formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle
singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.
Non è previsto alcun
obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi
all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste
L'art. 4 del
regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori
dipendenti necessario per la presentazione della lista.
Ogni lavoratore può
firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.
Ogni lista ha un solo
presentatore, che può
essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale)
dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato
dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).
Un dipendente con
qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui
sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di
categoria che presenta la lista.
Il presentatore di
lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia
un dipendente dell’amministrazione sede di elezione della RSU.
La firma del
presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente
ufficio dell’amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero
in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve
essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta,
un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla
formale regolarizzazione.
Al fine di facilitare
la procedura di autenticazione della firma da parte dell’amministrazione
interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato),
di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell’amministrazione da apporre
sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando
che l’amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi
rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi
dell’art. 4, comma
7, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento
elettorale:
AUTENTICA FIRMA DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
|
Io
sottoscritto/a ___________________ in qualità di __________________ attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista)
_________________ nato/a a ______________ il __________ identificato/a con
documento (indicare tipo ad es. carta
d’identità o equipollente) __________________ n.
_________ rilasciato da _______________ il
___________ ha apposto la firma in mia presenza.
Luogo e Data
Timbro
Amministrazione
Firma
|
I presentatori di lista
garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.
Le liste possono essere
presentate a partire dal giorno 20 gennaio 2012 e sino all’8 febbraio 2012,
ultimo giorno utile.
La Commissione
elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell’amministrazione,
l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di
scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a
riceverle. Nel solo caso in cui l’amministrazione sia chiusa nella giornata
dell’8 febbraio 2012 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la
commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo
giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno
non festivo immediatamente successivo.
E’ possibile la
presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.
Le liste devono essere
presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’amministrazione
che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o
comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla
Commissione elettorale.
Le liste possono anche
essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine
massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in
entrata della Commissione elettorale o della amministrazione.
Per individuarne l'ordine
di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo
della Commissione elettorale o della amministrazione. Nel caso di liste
presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto
a sorte.
Nella presentazione
della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione
esatta. È esclusa la
possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non
corrispondenti alla denominazione statutaria.
E' interesse della
organizzazione sindacale verificare
che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede
elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.
Le Commissioni
elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della
organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata
in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare
dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della
lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale.
L’amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.
Il numero dei candidati
di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la
RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere
sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere
superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento
elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti.
Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali
criteri matematici (per eccesso o per difetto).
Nel caso in cui, entro
il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista,
l’amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Aran mediante
invio di email all’indirizzo help@pec.aranagenzia.it.
§ 7. Elettorato attivo
Hanno diritto
all'elettorato attivo (diritto di voto):
a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle
elezioni presso l’amministrazione, indipendentemente dai
compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione
stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni
stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso
l’amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da
altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo
indeterminato nell'amministrazione di provenienza);
b) in tutti i comparti,
con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto
di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito
di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o
inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle
procedure elettorali (annuncio).
c) nel comparto Scuola,
i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza
annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;
Dal diritto di voto
sono, comunque, esclusi:
- il personale a tempo
determinato che non ha i requisiti precedentemente indicati, nonché quello
con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale
non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale
con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale
sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con
stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si
applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran (es.
dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali
agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale
delle sedi estere titolare di contratto locale;
- il personale
con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) o comunque “atipico”.
Il personale assunto
nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (19 gennaio
2012) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), se in
possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure
attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane
invariato.
Il diritto di voto si
esercita in una unica sede. È compito della commissione elettorale
controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto
presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es.
personale a part-time su più comuni oppure personale del comparto scuola che
lavora su più sedi). Nel comparto Scuola, per il personale che ha l'orario
articolato su più sedi, il voto si esercita solamente nell’Istituzione
scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell’elenco
generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione
amministrativa.
§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento
e costituzione
I componenti della
Commissione elettorale sono designati esclusivamente
dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere
indicati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione in cui si
vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o
fuori ruolo.
In presenza di
amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il
componente della commissione può essere un qualsiasi dipendente
dell’amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o
distaccata).
Nel caso in cui nella
medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione della RSU (es.
Ministeri articolati in più Dipartimenti aventi sede in un unico stabile) il
componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di
ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché
in servizio presso la sede stessa.
Non possono essere
designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo
indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali
sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con
stipulazione del relativo contratto individuale).
L’amministrazione non
ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della
Commissione elettorale.
Compongono la
Commissione elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle organizzazioni
sindacali che presentano le liste, anche qualora le stesse siano state
presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione
stessa.
Nelle amministrazioni
con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve
essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano
pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’amministrazione chiedere
alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la
Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti
necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e
designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista
possono designare un componente aggiuntivo.
Nelle amministrazioni
con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola
designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente
dell’amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la
commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più
di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista,
oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali
presentatrici abbia nominato il componente.
La Commissione elettorale
deve essere insediata entro il 30
gennaio 2012 e formalmente costituita entro il 3 febbraio 2012.
La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che
la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione
dell’amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o
una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto,
può essere insediata ed operare anche prima del 30 gennaio, salvo sua
successiva formale costituzione nei termini fissati.
Le designazioni dei
componenti sono presentate all'ufficio dell’amministrazione preposto, cui
spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l’avvenuto insediamento
della Commissione elettorale nonché l’indicazione del locale ove la stessa opera
e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da
tale comunicazione la commissione si considera insediata.
Con l'avvenuto
insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno
consegnati direttamente a quest’ultima.
Il fatto che non
vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la
costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della
stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della commissione
devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere
presentate sino al giorno 8 febbraio 2012, la Commissione elettorale potrà
essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe
possibile garantire il diritto di voto.
L’amministrazione, in
questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al
verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione
elettorale. Se alla data dell’8 febbraio - termine ultimo - non risulteranno
presentate liste da parte di alcun sindacato, l’amministrazione dovrà
rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni
per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione
all’Aran mediante invio di email all’indirizzo help@pec.aranagenzia.it. Si rammenta, in ogni
caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte
sindacale ai fini della contrattazione integrativa.
Tutte le
amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni
elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di
flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
Poiché le operazioni
elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della
costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della
misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni
elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio,
espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso
si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in
data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.
§ 9. Compiti della Commissione elettorale
Il regolamento
elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi
nel corso delle procedure elettorali. E’, pertanto, compito delle Commissioni
elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune
stabilendo i criteri cui attenersi sulla
base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche riferimento ai
principi generali dell’ordinamento.
Di seguito, riassumendo
le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni,
sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale che:
1) nella prima
seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze
organizzative dell’amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto,
definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in
particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo
con pubblicità nell'albo dell’amministrazione tutti i dipendenti elettori. La
Commissione elettorale non può
modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata
giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la
massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di
eventuali articolazioni dell’orario di lavoro su più turni, e contestualmente
non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti
descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata
di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio
potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 marzo, data fissata per procedere allo
scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale
elettorale;
2) acquisisce
dall’amministrazione l'elenco generale degli elettori;
3) riceve le liste
elettorali;
4) verifica le liste e
le candidature e ne decide l'ammissibilità;
5) esamina i ricorsi
sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione
elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite
nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono
autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui
problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali
ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature,
ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran,
intervenire e assumere orientamenti in proposito. In caso di rilevazione di
difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione
consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine
congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili
rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non
perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto
dell’organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi
casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un
termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale
sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere
adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni
sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la
partecipazione alle elezioni.Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a
conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo
dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le
votazioni;
6) definisce, previo
accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle
votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in
modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove
vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione
delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo
richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta
ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare
eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque,
garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio
elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli
seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.I luoghi ed il
calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell’amministrazione almeno
otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
7) predispone il
“modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa
verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni
sindacali siano esatte, che siano rispettati l’ordine di presentazione delle
liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento
elettorale;
8) distribuisce il
materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
9) predispone l'elenco
completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
10) nomina il
presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte
anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel
caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale
provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;
11) organizza e
gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di
procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto
quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in
cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere
allo scrutinio;
12) raccoglie i dati
elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale
dei risultati;
13) redige i verbali
delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel
verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige
in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei
risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. Il
verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e
da tutti i componenti della Commissione elettorale.
Nel compilare il
verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente
la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente
conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
§ 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 e disponibile nel sito dell’Aran in forma
stampabile, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere
omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché
collegato all'accertamento della rappresentatività.
Non è consentito
l’utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all’Accordo quadro
del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la
compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze,
tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere
tutte scrupolosamente compilate:
- la prima parte
riporta i dati identificativi dell’amministrazione, il comparto di
appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati
numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei
votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso,
nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce
“collegio”, è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle
figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda
in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine “collegio” si fa
riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che
seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli
eventuali seggi elettorali “staccati” i cui voti devono confluire nel
collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un
solo seggio i due termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati delle
schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede
nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i
voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i
dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi
da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e
dei seggi assegnati;
- in fondo al verbale è indicato lo
spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle
persone del presidente e dei componenti.
La Commissione
elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la
esattezza e la congruità dei dati riportati quali:
- la distinzione per
sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero
dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero
dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del
quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei
votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche
+ nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti
di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede
bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere
riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze
complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate
esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di
lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente
quelli delle liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l’indicazione del numero totale dei
seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia
sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione
elettorale comunica i risultati ai
lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni
all'albo dell’amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di
affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli
interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione
elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni
di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la
Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.
Copia del verbale
definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere
esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio,
sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali
che hanno presentato le liste elettorali e all’amministrazione, entro 48 ore
dalla conclusione delle operazioni elettorali.
All’amministrazione
deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme,
anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata
dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.
L'invio all'Aran deve
avvenire esclusivamente a cura
dell’amministrazione, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito
riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto E) della presente
nota. La Commissione verifica che l’amministrazione vi abbia provveduto nei
tempi previsti.
Entro i 5 giorni
successivi alla consegna, l’Amministrazione deve obbligatoriamente
trasmettere all’Aran i dati contenuti nel verbale elettorale esclusivamente mediante
l’inserimento degli stessi nell’applicativo VERBALI RSU, disponibile
nell’Area riservata alle amministrazioni ed enti del sito internet www.aranagenzia.it.
Al fine di ridurre i
tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali
RSU, si consiglia di procedere al loro caricamento in presenza della
Commissione Elettorale. Infatti:
1. nella fase di
inserimento dei dati l’applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori
materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate).
In tal caso l’Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma
dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla
procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie,
redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l’amministrazione
potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada,
l’Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non
ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di
trasmissione;
2. prima di procedere all’invio dei dati
caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura,
contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla
Commissione Elettorale;
3. il documento firmato dovrà essere
conservato dall’Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia
delle scheda elettorale, per dieci anni;
4. copia del documento generato
dall’applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere
consegnata alla Commissione stessa per l’inoltro alle OO.SS. presentatrici di
lista.
La Commissione
elettorale al termine dello operazioni, sigilla in un unico plico tutto il
materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati
dalla RSU e dalla amministrazione. Il plico, dopo la
convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione
elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per
almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato
della Commissione elettorale e di un delegato dell’amministrazione.
Le decisioni della
Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito
Comitato dei garanti.
§ 11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla
validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei
votanti dell’amministrazione.
Le elezioni sono valide
quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto
(elettorato attivo).
Esempio: nel caso in cui
l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti,
il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63
elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto
al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in
cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].
La Commissione
elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei
vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto
alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.
In caso di mancato
raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni
di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si
raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile nei
successivi 90 giorni.
§ 12. Calcolo del quorum,
ripartizione e attribuzione dei seggi
Ordine delle operazioni
per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:
1) definizione del
quorum
2) ripartizione dei
seggi alle liste
3) attribuzione dei
seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti
Il numero dei componenti
la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli
accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere
soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se
concordato con le organizzazioni sindacali.
Ai sensi dell’art. 4
dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta
da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della
dimensione occupazionale dell’Amministrazione, secondo la seguente tabella:
a)
tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b)
altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano
da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i
primi 200 dipendenti);
c)
altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che
occupano da 3.001 dipendenti in poi.
Nei comparti Scuola, AFAM, Università e Ricerca,
ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il
numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella
sovrastante. Analogamente si procede per ASI, CNEL, DigitPA e ENAC.
Diversamente, nei comparti
Enti pubblici non economici,
Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono
stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei
componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di
comparto richiamati nella presente nota.
Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei
Ministri si dovrà fare riferimento all’accordo
integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 14 dicembre 2011).
Ai sensi dell’art. 3
dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le
RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto
segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito
della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in
relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e
non preferenze dei candidati).
A tal fine occorre
calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei
votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi
riportati da ogni singola lista.
In sintesi:
1.il numero dei seggi
(numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto
1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al
numero dei dipendenti;
2.il quorum per
l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori
che hanno espresso il voto (ovvero votanti
cioè schede valide più schede bianche
più schede nulle);
3.i seggi si
ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno
ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non
attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla
lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.
Esempio: caso di una
Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire
siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti
escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto
al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola
dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire
(n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM
La norma non prevede
alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del
quorum va utilizzato con i suoi decimali.
Definito il quorum la
Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui
all’esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:
Esempio n. 1: i voti dei 119
elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti
validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno
ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti
validi 48
lista n. 2 voti
validi 46
lista n. 3 voti
validi 12
lista n. 4 voti
validi 11
totale voti
validi 117
CALCOLO DELLA
RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti
validi 48 diviso quorum 39,666 = 1
seggio resti 8,333
lista n. 2 voti
validi 46 diviso quorum 39,666 = 1
seggio resti 6,333
lista n. 3 voti
validi 12 diviso quorum 39,666 = 0
seggi resti 12,000
lista n. 4 voti
validi 11 diviso quorum 39,666 = 0
seggi resti 11,000
totale voti
validi 117
In questo caso sono
stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono
attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il
quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero
totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla
lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine
dell’assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto
un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il
resto più alto.
|
Esempio n. 2: i voti dei 119
elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti
validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno
ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti
validi 55
lista n. 2 voti
validi 40
lista n. 3 voti
validi 12
lista n. 4 voti
validi 10
totale voti
validi 117
CALCOLO DELLA
RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti
validi 55 diviso quorum 39,666 = 1
seggio resti 15,333
lista n. 2 voti
validi 40 diviso quorum 39,666 = 1
seggio resti 0,333
lista n. 3 voti
validi 12 diviso quorum 39,666 = 0
seggi resti 12,000
lista n. 4 voti
validi 10 diviso quorum 39,666 = 0
seggi resti 10,000
totale voti validi
117
|
Anche in questo caso
sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono
attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il
quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero
totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista
n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.
Solo dopo avere ripartito i seggi
tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di
preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi,
al fine di proclamare gli eletti.
A parità di preferenza
dei candidati vale l'ordine interno della lista.
Si rammenta che si può
esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle
amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito
esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
In caso di parità di
voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi
vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore
numero di preferenze.
Il regolamento
elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità
di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i
seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai
principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore
della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in
cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati
all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia
possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una
lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la
possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di
altra lista.
Il verbale delle
elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione anche ove la RSU
non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la
sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno
essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l'avvertenza che non
sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei
seggi vacanti.
Si evidenzia, ai fini
della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati
elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti”
coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga
corrispondente ai “seggi assegnati”.
§ 13. Compiti delle amministrazioni
L’amministrazione deve
favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative
assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni,
facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del
lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto
logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni
si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto
endosindacale, la stessa non può
entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in
quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e
controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi
adempimenti elettorali.
L’amministrazione,
anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve
individuare i possibili seggi, sin dal 20 gennaio 2012, giorno successivo
all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni
sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli
aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché
sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi
di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere
possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere
obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione
elettorale (cfr. § 7 e 9).
L’amministrazione, che
concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta
insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria
collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che
sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori,
la messa a disposizione di:
- locale per la
Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale
(anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del “modello” della scheda
predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da
affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza
dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne
sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione
(casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza
prendendo accordi con l’UTG).
L’amministrazione ha
l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali
l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità
nell'organizzazione del lavoro (vedi § 8).
L’amministrazione deve
trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento
dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente
le modalità per l'invio indicate al paragrafo 10 ed al punto E) della
presente nota.
§ 14. Comitato dei garanti
Contro le decisioni
della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito
Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.
Il Comitato dei garanti
è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali
presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato
dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal
direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il
Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il
suddetto ufficio.
In ordine al componente
sindacale la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste
interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni
che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle
presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale
ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei
garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola,
laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due
condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non
genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia
(ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un
seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto,
per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due
organizzazioni interessate).
Ovviamente nel caso in
cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni
presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di
una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso
nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno
presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.
Nel merito della
composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma
2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente
che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.
A tal fine le
amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione
elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al
Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi
fin dalla sua attivazione.
Circa la natura
dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad
esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in
senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.
Nel suo lavoro il
Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7
agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che
dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti
alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il
Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.
L'Aran non può
sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.
Il Comitato dei garanti
non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a
quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le
soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale,
nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali
sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione
analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo
le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.
Contro le deliberazioni
del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.
Qualora il ricorso
giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali,
salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.
§ 15. Insediamento della RSU
La Commissione
elettorale, trascorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati elettorali
all’albo dell’amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi,
ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà
atto nel verbale finale - che
diviene definitivo - della conferma della proclamazione
degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.
L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli
eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte
dell’amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi § 9).
In caso di ricorsi
presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del
pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle
convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi
avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
C) RACCOMANDAZIONI PER
LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE OO.SS. PRESENTATRICI DI LISTA
Con la consegna di
copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse
organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto
della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la
documentazione che sarà trasmessa in via telematica possa essere
perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli
adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in
sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento della
rappresentatività.
Allo scopo si formulano
per le Commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici
di lista le seguenti raccomandazioni:
a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde
al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, scaricabile dal
sito internet dell’Aran, e non è suscettibile di variazioni
(cfr. lett. B § 9);
b) il verbale
elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. lett. B §
9);
c) la Commissione elettorale cura la esatta
compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia
allegata copia della scheda elettorale (cfr. lett. B § 9);
d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel
verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate
nelle liste e nelle schede elettorali.Dovrà essere cura delle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento,
a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale.Eventuali correzioni dovranno
essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale
che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati
nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (cfr. lett. B § 9);
e) nel caso in cui le
Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto
indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, il funzionario delegato alla trasmissione dei
dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la
rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;
f) le eventuali rettifiche di errori materiali
contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del
dato nell’applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell’Aran.
Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che
il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione
elettorale. In analogia a quanto già stabilito in via generale per tutti i
comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005 e
del 29 novembre 2007, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili,
debbano essere effettuate mediante la consegna all’amministrazione di un
nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato,
ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;
g) le eventuali ulteriori rettifiche di errori
materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran e non individuati in fase
di caricamento del dato nell’applicativo VERBALI RSU dovranno essere
effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato
paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. In tal
caso sarà necessario richiedere la riapertura della procedura. Si ricorda che
l’amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza
di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già
caricato.Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g)
qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo
presidente della Commissione elettorale.
Si rende, pertanto,
noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni
sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in
particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai
punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento
elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato
paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte
dell’Aran.
Si evidenzia nuovamente
che, ai sensi dell'art. 6, parte
II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i
suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i
verbali completi e gli atti delle elezioni all’amministrazione, la quale deve
debitamente conservarli (cfr. § 10).
D) RICHIESTE DI
ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
L'Aran ha il compito di
fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria
assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di
chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto,
a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l’Aran
risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni
assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.
In ogni caso, l’Aran
non risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie di
competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né
fornirà pareri telefonici.
Si significa, inoltre,
che l’Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria
competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali
(che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali
che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.
Si evidenzia, infine,
che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall'Aran, e
contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e
con la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in
considerazione dalle Commissioni elettorali.
E) TRASMISSIONE DEI
VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN
Si rappresenta,
innanzitutto, la necessità e l’importanza di una piena collaborazione da
parte delle amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto,
anche con riguardo alla tempestività nella trasmissione dei verbali
elettorali che dovrà essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle
seguenti indicazioni:
a) il fac-simile del
verbale elettorale finale (che è unico per tutte le ammnistrazioni) è
allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di
variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere
omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lett. C);
b) la Commissione
elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo,
il verbale finale, in originale o copia conforme, alla amministrazione per il
suo successivo caricamento nel sito dell’Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad
una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione
elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;
c) la trasmissione dei
dati all’Aran avverrà esclusivamente
in via telematica, tramite
l’applicativo VERBALI RSU, a cura dell’amministrazione entro i 5 giorni
successivi alla consegna (cfr. Premessa, § 10 e 13);
d) l’Aran non prenderà in considerazione
comunicazioni che non pervengano attraverso l’applicativo VERBALI RSU, anche
se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse.
Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta
elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di
lavoro, in quanto l’Aran non ne terrà
conto, considerandolo come non avvenuto in attesa
dell’inserimento dei dati nella procedura on-line;
e) all’applicativo
potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente
delegati dal Responsabile Legale dell’Ente (RLE) accreditato nel portale
Aran. Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;
f) verrà richiesta la
dichiarazione del rispetto dell’obbligo di affissione dei risultati
elettorali per cinque giorni. Inoltre sarà necessario precisare, negli
appositi campi, l’esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la
Commissione elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà
comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura
dell’amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica,
l’esito degli stessi;
g) il verbale
elettorale generato dalla procedura e trasmesso all’Aran in via telematica,
deve essere una copia conforme all’originale consegnato dalla Commissione
elettorale L’amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di
verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e
da tutti i componenti della commissione elettorale;
Nel caso in cui le
elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva
comunicazione all’Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di
email all’indirizzo help@pec.aranagenzia.it. L’informazione è,
infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare
chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.
Nel ribadire che dal
rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la
esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.
Il
Presidente
Dott.
Sergio Gasparrini
(firmato)
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