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Organismo sperimentale per il raffreddamento della conflittualità nella contrattazione a livello di istituzione scolastica

Argomenti trattati: Arbitrato e Conciliazione,
Documento elaborato dalla Segreteria Regionale SNALS dell’Abruzzo contenente l’accordo stipulato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo che ha consentito di dirimere diverse controversie insorte in alcune istituzioni scolastiche di afferenza

 

Come è noto, l’art. 4, comma 3, 2° periodo, lett. c) del CCNL 24/7/03, prevede che in sede di contrattazione integrativa regionale vengano definite procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica. Al fine di fornire un supporto alle altre realtà regionali ove tale contrattazione non si sia ancora conclusa, si trascrive, di seguito, un documento elaborato dalla Segreteria Regionale SNALS dell’Abruzzo contenente il testo dell’accordo a riguardo stipulato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo che ha consentito di dirimere diverse controversie insorte in alcune istituzioni scolastiche di afferenza.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che in tale Regione il contratto in argomento è stato fortemente voluto dallo SNALS-CONFSAL.

 

 

SNALS –Confsal    ABRUZZO

 

CONFLITTUALITA’ NELLA CONTRATTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA COSTITUITO L’ORGANISMO SPERIMENTALE PER IL RAFFREDDAMENTO

 

Contrattazione decentrata di Istituto:

 

In Abruzzo come noto è stato sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e la Direzione Regionale il contratto integrativo regionale relativo alla costituzione dell’Organismo per la procedura di raffreddamento tra di cui all’art. 4, comma 3 lett. c) del CCNL 2002/05.

Il quotidiano Scuola Snals ha pubblicato l’articolato con il commento del Segretario Regionale Pierluigi Palmieri (V. Numero 210 del 2 ottobre 2004).

Fortemente voluto dallo SNALS-Confsal, che ha dovuto superare le resistenze della Cgil, preoccupata di compromettere la libera iniziativa delle parti, il contratto costituisce una novità assoluta nell’ambito delle relazioni sindacali a livello decentrato e permette di risolvere i conflitti insorti tra le delegazioni di parte sindacale ed il dirigente scolastico (parte pubblica).

Il contratto ha trovato la sua prima applicazione per un conflitto insorto al Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano  tra il Segretario Provinciale dello SNALS e la RSU della CGIL da una parte, e il dirigente dall’altra,  che ha chiesto chiarezza sui seguenti punti:

 

1. la validità del contratto di scuola in rapporto ai firmatari dello stesso (1 componente RSU UIL, il rappresentante UIL, il rappresentante CISL e il Dirigente Scolastico);

2. a chi compete decidere la misura del compenso per le funzioni strumentali, in presenza di una delibera del collegio docenti nella quale ci si esprime all’unanimità per la pari dignità delle tre funzioni attribuibili;

3. la “giusta” misura del compenso per i collaboratori del Dirigente Scolastico.

 

Il caso è stato analizzato il 19 gennaio scorso dall’organismo, che ha prodotto il dispositivo che in sintesi ha così stabilito:

 

Sul primo punto per la validità del contratto d’istituto è necessaria la sottoscrizione del 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo e il dato elettorale o almeno il 60% del dato elettorale, rimandando integralmente al contenuto delle note ARAN. CISL e UIL, con un unico componente della RSU non hanno tale percentuale, pertanto, Il contratto sottoscritto al Liceo Classico di Avezzano non ha validità. Inoltre, ha indicato alle parti l’opportunità di recepire nel Contratto d’istituto sulle relazioni sindacali l’eventuale regolamento di cui si dota la RSU per definire le modalità di espressione della propria maggioranza.

 

Sul secondo punto il dispositivo indica la sede contrattuale d’istituto come quella adeguata a determinare i compensi per le funzioni strumentali, a nulla rilevando, rispetto all’ammontare dei singoli compensi, l’indicazione di pari dignità tra le funzioni stesse espressa dal Collegio docenti.

 

Sul terzo punto la quota del fondo da attribuire ai titolari di collaborazione continuativa del Dirigente Scolastico deve essere contenuta in limiti adeguati a consentire che la maggior parte delle risorse economiche venga investita in attività direttamente ricadenti sugli alunni, come non si è riscontrato nel caso in esame.

 

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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Direzione Generale – Ufficio I

L’AQUILA

 

DISPOSITIVO

della procedura di raffreddamento – di cui all’art. 4 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003 nonché del CIR sottoscritto il 2 agosto 2004 – riguardante le conflittualità rappresentate dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Torlonia” di Avezzano – con nota n. 2905 del 20/11/2004 - in merito alla contrattazione d’Istituto.

 

I presenti all’incontro sono:

- Le parti in causa: …. Dirigente Scolastico L.C. Avezzano; Prof. …. quale rappresentante della RSU d’Istituto.

- I rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale: Dr. …. Vice Direttore Generale delegato del Direttore Generale; Dr.ssa ..… Funzionario USR.

- I rappresentanti delle OO.SS. regionali della Scuola: Prof. Paola Bonifaci CGIL; DSGA Enio Taglieri UIL; Prof. Pierluigi Palmieri SNALS

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa……… Funzionario USR Abruzzo.

 

 

L’Organismo di conciliazione dà atto preliminarmente di aver esaminato gli atti trasmessi dal Dirigente Scolastico in ordine al conflitto di cui in premessa.

Dà anche preliminarmente atto che sono state seguite le procedure di cui all’art. 2 del CIR sottoscritto il 2 agosto 2004.

Ha quindi ascoltato le parti convocate che hanno illustrato le reciproche posizioni.

Dal confronto delle stesse non è stato possibile, malgrado i tentativi dei membri dell’Organismo di conciliazione, addivenire ad una intesa e, conseguentemente, si è pervenuti, una volta uscite dall’incontro le parti suddette, alla necessaria deliberazione, procedendo quindi a stilare il presente dispositivo, adottato a maggioranza.

Nel caso in esame, per quanto concerne il preliminare aspetto riguardante la validità delle deliberazioni delle RSU d’Istituto, si rinvia integralmente alle note ARAN del 30/1/2001 e del 15/2/2002, segnalando alle parti l’opportunità di recepire, nella parte del C.I. d’Istituto attinente alle relazioni sindacali, le modalità prescelte dalla RSU per l’espressione delle proprie determinazioni.

Per quanto concerne il compenso da attribuire ai docenti destinatari delle funzioni strumentali si dà atto, come per consolidata prassi avviene in tutte le contrattazioni d’Istituto, della opportunità che sia appunto la sede contrattuale d’Istituto quella adeguata a determinare i compensi di cui trattasi, ovviamente sulla base di condivisi criteri generali.

Resta rimesso invece al Collegio dei docenti l’individuazione dei destinatari di dette funzioni, a nulla rilevando, rispetto all’ammontare dei singoli compensi, l’indicazione di pari dignità tra le funzioni stesse.

Infine, per quanto attiene ai titolari di incarico di collaborazione continuativa del Dirigente Scolastico, è convinzione dell’Organismo che la quota del fondo d’istituto da attribuire agli stessi sia contenuta in limiti adeguati a consentire che la maggior parte dei fondi venga investita in attività ricadenti sugli alunni, come non pare nel caso in esame.

Tutto ciò premesso, nelle considerazioni sopra riportate è l’avviso di questo Organismo, cui le parti sono tenute a conformarsi ai sensi del punto 5 dell’art. 3 del CIR sottoscritto il 2/8/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.


L’Aquila, 19 gennaio 2005

 

seguono firme

Per le OO. SS.: SNALS CONFSAL, FLC CGIL, UIL Scuola, p. p. v. e conferma..CISL-Scuola

Per la D.G.R. …

 

 

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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Direzione Generale

L’AQUILA

 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

Concernente le procedure sperimentali di raffreddamento delle conflittualità contrattuali a livello di istituzione scolastica - art. 4, comma 3 lettera c), CCNL 24/7/2003 -.

 

Il giorno 2 del mese di agosto 2004, alle ore 11,00, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in sede di contrattazione decentrata regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle delegazioni sindacali firmatarie del CCNL 24/7/2003,

VIENE CONCORDATO

Il seguente Contratto Collettivo Decentrato regionale concernente le procedure per il raffreddamento dell’eventuale conflittualità a livello di istituzione scolastica.

 

LE PARTI

 

Visto l’art. 4, comma 3 lettera c) del CCNL 24/7/2003, che prevede l’istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione dei criteri per il raffreddamento della eventualità suddetta;

Considerato che per la conclusione di tutte le procedure per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico è necessario rispettare i termini di scadenza fissati dal Direttore Generale a norma dell’art. 6, comma 4, del CCNL 24/07/2003; che tali termini devono, comunque, essere rispettati con riferimento alle materie di contrattazione indicate alle lettere e) “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani” ed i) “criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”;

Rilevato che per le altre materie di contrattazione di cui al citato art. 6 del CCNL, il Dirigente Scolastico deve formalizzare la propria proposta entro i dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative;

 

CONCORDANO

 

Art. 1 – Finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto, stipulato a norma dell’art. 4, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 24 luglio 2003, individua i criteri e definisce le modalità per dirimere l’eventuale conflittualità a livello di istituzione scolastica e per il raffreddamento della conflittualità stessa.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che resterà in vigore sino a che non venga sostituito da altro sullo stesso argomento.

 

 

Art. 2 – Procedure preliminari per il ricorso all’organismo di raffreddamento

1. Le parti, esperiti i tentativi di cui al presente articolo per risolvere a livello di istituzione scolastica i conflitti insorti (compresa la proclamazione dello stato di agitazione e/o dello sciopero di scuola per quanto riguarda la RSU o le OO.SS. provinciali), possono adire l’organismo di conciliazione di cui in premessa, al fine di comporre le controversie in atto.

2. Si concorda, peraltro, per quanto concerne l’informazione prevista nell’art. 6 del CCNL 24/07/2003, che dopo due richieste rimaste inevase, l’Ufficio Scolastico regionale, a domanda della parte, inviterà formalmente il Dirigente Scolastico interessato ad ottemperare.

3. Resta inteso che le altre richieste di intervento potranno essere poste in essere solo dopo che siano stati realizzati almeno i tentativi, congiunti tra le parti, di cui al comma successivo.

4. E’ infatti dovere del Dirigente Scolastico convocare le parti almeno una volta a settimana per due settimane consecutive, chiedendo, al terzo incontro, la trattativa ad oltranza al fine di concludere i contratti integrativi di scuola.

 

 

Art. 3 – Materia e modalità di ricorso all’organismo di raffreddamento

1. E’ materia del raffreddamento il conflitto generatosi su tutte le tematiche, previste dall’art. 6 del CCNL 24/07/2003, afferenti la contrattazione integrativa di istituto.

2. La richiesta di raffreddamento può essere formulata:

- per quanto riguarda la parte pubblica, dal Dirigente Scolastico;

- per quanto riguarda la parte sindacale, dalla RSU congiuntamente o a maggioranza dei membri in carica, o dalle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL, partecipanti agli incontri.

3. La richiesta di raffreddamento dovrà comunque contenere:

a) la piattaforma originaria di contrattazione;

b) le eventuali controproposte e gli eventuali verbali d’incontro.

Detta richiesta di raffreddamento va trasmessa, con i relativi allegati, anche alla parte non richiedente.

4. Il Direttore Regionale , entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di raffreddamento, provvederà a convocare – dando precedenza ai conflitti di cui alle materie indicate in premessa - l’organismo di conciliazione, comunicando ai suoi componenti l’ordine del giorno nonché la disponibilità degli atti per prenderne visione; contestualmente convoca anche le parti in causa. In caso di conflitti sulla materia cui è stata attribuita precedenza i termini di cui sopra sono ridotti a cinque giorni.

5. L’organismo di conciliazione, esaminati gli atti e ascoltate le parti in causa, emana, anche con voto a maggioranza semplice, un proprio dispositivo cui le parti medesime – che lo sottoscriveranno – sono tenute a conformarsi al fine di dirimere le controversie in atto.

6. Il dispositivo di cui al precedente comma 5 attiene alla osservanza delle procedure e/o delle materie già regolate da contratti e norme vigenti.

7. La seduta dell’organismo in parola non può aver luogo se non sono presenti a maggioranza i membri della RSU e/o i rappresentanti sindacali, sia che siano parte attiva che parte convenuta.

8. Resta salva la facoltà della RSU o delle OO.SS. aventi diritto a partecipare alla contrattazione d’istituto di avvalersi, in caso di conflittualità, della via giudiziaria, ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 4 – Composizione dell’organismo di raffreddamento

L’organismo di raffreddamento è composto da Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato e da altri due dirigenti o funzionari dell’U.S.R. (di cui uno con funzioni di segretario) nonché dai Segretari regionali delle OO.SS. Scuola – CGIL, CISL, UIL e SNALS – o loro delegati (uno per Sindacato).

 

 

Art. 5 – Norma finale

Il presente contratto sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, a tutte le istituzioni scolastiche della regione, i cui Dirigenti provvederanno a consegnarne copia alle RSU e a pubblicarlo all’albo, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione.

 

PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE

CIR Organismo Conciliazione

 

 

Scadenze di: giugno 2023