Come è noto, l’art. 4, comma
3, 2° periodo, lett. c) del CCNL 24/7/03, prevede che in
sede di contrattazione integrativa regionale vengano definite procedure
sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale
generatasi a livello di singola istituzione scolastica. Al fine di fornire un
supporto alle altre realtà regionali ove tale contrattazione non si sia ancora
conclusa, si trascrive, di seguito, un documento elaborato dalla Segreteria
Regionale SNALS dell’Abruzzo contenente il testo dell’accordo a riguardo
stipulato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo che ha
consentito di dirimere diverse controversie insorte in alcune istituzioni
scolastiche di afferenza.
Si evidenzia, ad ogni buon fine,
che in tale Regione il contratto in argomento è stato fortemente voluto dallo
SNALS-CONFSAL.
SNALS –Confsal ABRUZZO
CONFLITTUALITA’ NELLA CONTRATTAZIONE A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA COSTITUITO L’ORGANISMO SPERIMENTALE PER IL
RAFFREDDAMENTO
Contrattazione decentrata di Istituto:
In Abruzzo come noto è stato
sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e la Direzione Regionale il
contratto integrativo regionale relativo alla costituzione dell’Organismo per
la procedura di raffreddamento tra di cui all’art. 4, comma
3 lett. c) del CCNL 2002/05.
Il quotidiano Scuola Snals ha
pubblicato l’articolato con il commento del Segretario Regionale Pierluigi
Palmieri (V. Numero 210 del 2 ottobre 2004).
Fortemente voluto dallo SNALS-Confsal,
che ha dovuto superare le resistenze della Cgil, preoccupata di compromettere
la libera iniziativa delle parti, il contratto costituisce una novità
assoluta nell’ambito delle relazioni sindacali a livello decentrato e
permette di risolvere i conflitti insorti tra le delegazioni di parte
sindacale ed il dirigente scolastico (parte pubblica).
Il contratto ha trovato la sua prima applicazione per un
conflitto insorto al Liceo Classico “A.Torlonia” di Avezzano tra il Segretario Provinciale dello SNALS e
la RSU della CGIL da una parte, e il dirigente dall’altra, che ha chiesto chiarezza sui seguenti
punti:
1. la validità
del contratto di scuola in rapporto ai firmatari dello stesso (1 componente
RSU UIL, il rappresentante UIL, il rappresentante CISL e il Dirigente
Scolastico);
2. a chi compete
decidere la misura del compenso per le funzioni strumentali, in presenza di
una delibera del collegio docenti nella quale ci si esprime all’unanimità per
la pari dignità delle tre funzioni attribuibili;
3. la “giusta”
misura del compenso per i collaboratori del Dirigente Scolastico.
Il caso è stato analizzato il 19
gennaio scorso dall’organismo, che ha prodotto il dispositivo che in sintesi
ha così stabilito:
Sul
primo punto per la validità del contratto d’istituto è necessaria la
sottoscrizione del 51% complessivo di rappresentatività come media tra il
dato associativo e il dato elettorale o almeno il 60% del dato elettorale,
rimandando integralmente al contenuto delle note ARAN. CISL e UIL, con un
unico componente della RSU non hanno tale percentuale, pertanto, Il contratto
sottoscritto al Liceo Classico di Avezzano non ha validità. Inoltre, ha
indicato alle parti l’opportunità di recepire nel Contratto d’istituto sulle
relazioni sindacali l’eventuale regolamento di cui si dota la RSU per
definire le modalità di espressione della propria maggioranza.
Sul
secondo punto il dispositivo indica la sede contrattuale d’istituto
come quella adeguata a determinare i compensi per le funzioni strumentali, a
nulla rilevando, rispetto all’ammontare dei singoli compensi, l’indicazione
di pari dignità tra le funzioni stesse espressa dal Collegio docenti.
Sul
terzo punto la quota del fondo da attribuire ai titolari di collaborazione
continuativa del Dirigente Scolastico deve essere contenuta in limiti
adeguati a consentire che la maggior parte delle risorse economiche venga
investita in attività direttamente ricadenti sugli alunni, come non si è
riscontrato nel caso in esame.
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L’ABRUZZO
Direzione Generale – Ufficio I
L’AQUILA
DISPOSITIVO
della procedura di raffreddamento – di
cui all’art. 4 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003 nonché del CIR
sottoscritto il 2 agosto 2004 – riguardante le conflittualità rappresentate
dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Torlonia” di Avezzano – con nota
n. 2905 del 20/11/2004 - in merito alla contrattazione d’Istituto.
I presenti all’incontro sono:
- Le parti in causa: …. Dirigente
Scolastico L.C. Avezzano; Prof. …. quale rappresentante della RSU d’Istituto.
- I rappresentanti dell’Ufficio
Scolastico Regionale: Dr. …. Vice Direttore Generale delegato del Direttore
Generale; Dr.ssa ..… Funzionario USR.
- I rappresentanti delle OO.SS.
regionali della Scuola: Prof. Paola Bonifaci CGIL; DSGA Enio Taglieri UIL;
Prof. Pierluigi Palmieri SNALS
Le funzioni di Segretario sono svolte
dalla Dr.ssa……… Funzionario USR Abruzzo.
L’Organismo di conciliazione dà atto
preliminarmente di aver esaminato gli atti trasmessi dal Dirigente Scolastico
in ordine al conflitto di cui in premessa.
Dà anche preliminarmente atto che sono
state seguite le procedure di cui all’art. 2 del CIR sottoscritto il 2 agosto
2004.
Ha quindi ascoltato le parti convocate
che hanno illustrato le reciproche posizioni.
Dal confronto delle stesse non è stato
possibile, malgrado i tentativi dei membri dell’Organismo di conciliazione,
addivenire ad una intesa e, conseguentemente, si è pervenuti, una volta
uscite dall’incontro le parti suddette, alla necessaria deliberazione,
procedendo quindi a stilare il presente dispositivo, adottato a maggioranza.
Nel caso in esame, per quanto concerne
il preliminare aspetto riguardante la validità delle deliberazioni delle RSU
d’Istituto, si rinvia integralmente alle note ARAN del 30/1/2001 e del
15/2/2002, segnalando alle parti l’opportunità di recepire, nella parte del
C.I. d’Istituto attinente alle relazioni sindacali, le modalità prescelte
dalla RSU per l’espressione delle proprie determinazioni.
Per quanto concerne il compenso da
attribuire ai docenti destinatari delle funzioni strumentali si dà atto, come
per consolidata prassi avviene in tutte le contrattazioni d’Istituto, della
opportunità che sia appunto la sede contrattuale d’Istituto quella adeguata a
determinare i compensi di cui trattasi, ovviamente sulla base di condivisi
criteri generali.
Resta rimesso invece al Collegio dei
docenti l’individuazione dei destinatari di dette funzioni, a nulla
rilevando, rispetto all’ammontare dei singoli compensi, l’indicazione di pari
dignità tra le funzioni stesse.
Infine, per quanto attiene ai titolari
di incarico di collaborazione continuativa del Dirigente Scolastico, è
convinzione dell’Organismo che la quota del fondo d’istituto da attribuire
agli stessi sia contenuta in limiti adeguati a consentire che la maggior
parte dei fondi venga investita in attività ricadenti sugli alunni, come non
pare nel caso in esame.
Tutto ciò premesso, nelle
considerazioni sopra riportate è l’avviso di questo Organismo, cui le parti
sono tenute a conformarsi ai sensi del punto 5 dell’art. 3 del CIR
sottoscritto il 2/8/2004.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 19 gennaio 2005
seguono firme
Per le OO. SS.: SNALS CONFSAL, FLC CGIL, UIL Scuola, p. p. v. e
conferma..CISL-Scuola
Per la D.G.R. …
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L’ABRUZZO
Direzione Generale
L’AQUILA
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
Concernente le procedure sperimentali
di raffreddamento delle conflittualità contrattuali a livello di istituzione
scolastica - art. 4, comma 3 lettera c), CCNL 24/7/2003 -.
Il giorno 2 del mese di agosto 2004,
alle ore 11,00, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in sede
di contrattazione decentrata regionale,
TRA
la delegazione di parte pubblica ed i
rappresentanti delle delegazioni sindacali firmatarie del CCNL 24/7/2003,
VIENE
CONCORDATO
Il seguente Contratto Collettivo
Decentrato regionale concernente le procedure per il raffreddamento
dell’eventuale conflittualità a livello di istituzione scolastica.
LE PARTI
Visto l’art. 4, comma 3 lettera c) del
CCNL 24/7/2003, che prevede l’istituzione di procedure sperimentali di
raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a
livello di singola istituzione scolastica;
Ritenuto pertanto necessario procedere
alla definizione dei criteri per il raffreddamento della eventualità
suddetta;
Considerato che per la conclusione di
tutte le procedure per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e
sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico è necessario rispettare
i termini di scadenza fissati dal Direttore Generale a norma dell’art. 6,
comma 4, del CCNL 24/07/2003; che tali termini devono, comunque, essere
rispettati con riferimento alle materie di contrattazione indicate alle
lettere e) “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani”
ed i) “criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché
i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”;
Rilevato che per le altre materie di
contrattazione di cui al citato art. 6 del CCNL, il Dirigente Scolastico deve
formalizzare la propria proposta entro i dieci giorni lavorativi decorrenti
dall’inizio delle trattative;
CONCORDANO
Art. 1 –
Finalità, efficacia e durata del contratto
1. Il presente contratto, stipulato a
norma dell’art. 4, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 24 luglio 2003,
individua i criteri e definisce le modalità per dirimere l’eventuale
conflittualità a livello di istituzione scolastica e per il raffreddamento
della conflittualità stessa.
2. Gli effetti giuridici decorrono
dalla data di stipulazione del presente contratto che resterà in vigore sino
a che non venga sostituito da altro sullo stesso argomento.
Art. 2 –
Procedure preliminari per il ricorso all’organismo di raffreddamento
1. Le parti, esperiti i tentativi di
cui al presente articolo per risolvere a livello di istituzione scolastica i
conflitti insorti (compresa la proclamazione dello stato di agitazione e/o
dello sciopero di scuola per quanto riguarda la RSU o le OO.SS. provinciali),
possono adire l’organismo di conciliazione di cui in premessa, al fine di
comporre le controversie in atto.
2. Si concorda, peraltro, per quanto
concerne l’informazione prevista nell’art. 6 del CCNL 24/07/2003, che dopo
due richieste rimaste inevase, l’Ufficio Scolastico regionale, a domanda
della parte, inviterà formalmente il Dirigente Scolastico interessato ad
ottemperare.
3. Resta inteso che le altre richieste
di intervento potranno essere poste in essere solo dopo che siano stati
realizzati almeno i tentativi, congiunti tra le parti, di cui al comma
successivo.
4. E’ infatti dovere del Dirigente
Scolastico convocare le parti almeno una volta a settimana per due settimane
consecutive, chiedendo, al terzo incontro, la trattativa ad oltranza al fine
di concludere i contratti integrativi di scuola.
Art. 3 –
Materia e modalità di ricorso all’organismo di raffreddamento
1. E’ materia del raffreddamento il
conflitto generatosi su tutte le tematiche, previste dall’art. 6 del CCNL
24/07/2003, afferenti la contrattazione integrativa di istituto.
2. La richiesta di raffreddamento può
essere formulata:
- per quanto riguarda la parte
pubblica, dal Dirigente Scolastico;
- per quanto riguarda la parte
sindacale, dalla RSU congiuntamente o a maggioranza dei membri in carica, o
dalle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL, partecipanti agli incontri.
3. La richiesta di raffreddamento
dovrà comunque contenere:
a) la piattaforma originaria di
contrattazione;
b) le eventuali controproposte e gli
eventuali verbali d’incontro.
Detta richiesta di raffreddamento va
trasmessa, con i relativi allegati, anche alla parte non richiedente.
4. Il Direttore Regionale , entro
dieci giorni dalla ricezione della richiesta di raffreddamento, provvederà a
convocare – dando precedenza ai conflitti di cui alle materie indicate in
premessa - l’organismo di conciliazione, comunicando ai suoi componenti
l’ordine del giorno nonché la disponibilità degli atti per prenderne visione;
contestualmente convoca anche le parti in causa. In caso di conflitti sulla
materia cui è stata attribuita precedenza i termini di cui sopra sono ridotti
a cinque giorni.
5. L’organismo di conciliazione,
esaminati gli atti e ascoltate le parti in causa, emana, anche con voto a
maggioranza semplice, un proprio dispositivo cui le parti medesime – che lo
sottoscriveranno – sono tenute a conformarsi al fine di dirimere le
controversie in atto.
6. Il dispositivo di cui al precedente
comma 5 attiene alla osservanza delle procedure e/o delle materie già
regolate da contratti e norme vigenti.
7. La seduta dell’organismo in parola
non può aver luogo se non sono presenti a maggioranza i membri della RSU e/o
i rappresentanti sindacali, sia che siano parte attiva che parte convenuta.
8. Resta salva la facoltà della RSU o
delle OO.SS. aventi diritto a partecipare alla contrattazione d’istituto di
avvalersi, in caso di conflittualità, della via giudiziaria, ai sensi
dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 4 –
Composizione dell’organismo di raffreddamento
L’organismo di raffreddamento è
composto da Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato e da altri due dirigenti o funzionari dell’U.S.R. (di cui uno con funzioni
di segretario) nonché dai Segretari regionali delle OO.SS. Scuola – CGIL,
CISL, UIL e SNALS – o loro delegati (uno per Sindacato).
Art. 5 – Norma
finale
Il presente contratto sarà trasmesso,
a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, a tutte le istituzioni scolastiche
della regione, i cui Dirigenti provvederanno a consegnarne copia alle RSU e a
pubblicarlo all’albo, in modo che tutto il personale interessato sia messo in
condizione di prenderne visione.
PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE
CIR Organismo
Conciliazione
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