MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Segreteria generale
CIRCOLARE 25 NOVEMBRE 2010, N. 3428
Destinatari
OGGETTO: Art. 31 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, Conciliazioni presso le
Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase
transitoria.
La legge 4
novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro), in vigore dal
24 novembre 2010, ha concluso dopo poco più di un decennio l'esperienza del
tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del
lavoro, avviato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Il tentativo di
conciliazione, quindi, torna ad essere facoltativo. Permane la obbligatorietà
del tentativo di conciliazione unicamente in relazione ai contratti
certificati in base al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come espressamente
previsto dal combinato disposto del secondo comma dell'articolo 31
della legge 183/2010 e del quarto comma dell'articolo 80
del decreto legislativo ora citato. In tali casi, peraltro, il tentativo di
conciliazione dovrà essere svolto - nelle modalità descritte dall'art. 410 c.p.c.,
come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti delle
commissioni di certificazione - presso la sede medesima che ha emanato il
provvedimento dì certificazione. Si deve ricordare, a tale riguardo, come, in
questi casi, il tentativo sia obbligatorio non solo nei confronti delle parti
che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche - in ragione della
efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell'art. 79 d.lgs.
n. 276/2003 nei confronti dei terzi interessati (ad esempio
gli enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l'atto di
certificazione. Secondo la nuova formulazione dell'art. 75 del
d.lgs. n. 276/2003 la certificazione si estende non solo ai
contratti di lavoro e di appalto (art. 84 d.lgs.
n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta
- direttamente о indirettamente - una prestazione di lavoro. A titolo
esemplificativo, potrà quindi essere certificato il contratto di
somministrazione, vale a dire il contratto, di per sé di natura commerciale,
tra una agenzia per il lavoro e un utilizzatore, in quanto oggetto di questo
contratto è la fornitura di forza lavoro, come peraltro già affermato da
questo Ministero nella risposta ad interpello n. 81/2009.
Il testo dell'art. 410 c.p.c.
in vigore dal 24 novembre 2010 introduce per il nuovo tentativo facoltativo
di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico,
numerose innovazioni per il ruolo delle Direzione provinciali del lavoro,
presso le quali seguita a trovare sede la Commissione dì provinciale di
conciliazione.
Commissione e sottocommissioni
Anzitutto
muta la composizione della Commissione provinciale di conciliazione plenaria
(di norma composta dal Direttore о da altro funzionario della Direzione
provinciale del lavoro che la presiede, nonché da quattro rappresentanti dei
lavoratori e altrettanti dei datori di lavoro) e, conseguentemente, delle
sottocommissioni (ridotte a tre membri, il presidente più un rappresentante
per i lavoratori e uno per i datori di lavoro): con riferimento alle parti
sociali, componenti di diritto, infatti, la rappresentatività delle
organizzazioni titolari a nominare i commissari non è più da verificarsi su
base nazionale, ma a livello territoriale.
Ne consegne, in virtù
dell'entrata in vigore della legge n. 183
del 2010, che si dovrà procedere alla costituzione delle
nuove Commissioni e sottocommissioni e che quelle esistenti secondo la
vecchia composizione potranno operare in regime di prorogatio.
Ai sensi del secondo comma del citato art. 3 del
d.l. n. 293/1994, la Commissione provinciale di conciliazione in regime di
prorogatio può "adottare esclusivamente gli atti di ordinaria
amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione
specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità". Peraltro, la
trattazione delle istante già presentate e incardinate presso la Commissione
о le sottocommissioni deve ritenersi senza dubbio attività di ordinaria
amministrazione e, al contempo, urgente e indifferibile, posta la riforma del
tentativo stesso di conciliazione.
Sotto altro
profilo, poiché ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 293/1994,
"entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono
essere ricostituiti", i Direttori delle Direzioni provinciali del lavoro
dovranno procedere nel più breve tempo possibile a richiedere alle
Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali maggiormente
rappresentative a livello territoriale - temporaneamente individuate secondo
i criteri già forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell'11 gennaio
1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati provinciali Inps - la
designazione dei propri rappresentanti, un componente effettivo e uno
supplente, che saranno chiamati a formare la Commissione e le
sottocommissioni, provvedendo conseguentemente, entro e non oltre l'8 gennaio
2011 (quarantacinquesimo giorno dal 24 novembre 2010), ad adottare il Decreto
Direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di
conciliazione.
Nuova procedura per attivare
il tentativo
Viene profondamente modificata
la procedura per l'attivazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla
Commissione provinciale di conciliazione.
La richiesta
di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la
propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata
a mano o spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificato
alla DPL. Inoltre essa deve essere, in copia, consegnata a mano avvero
spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla
controparte. D'altro canto, specie allorquando le parti hanno già
preventivamente raggiunto una intesa, la richiesta potrà essere presentata
congiuntamente nelle stesse modalità anzidette. Resta escluso l'invio a mezzo
fax, per espressa scelta del Legislatore.
Con riferimento alla
rappresentanza (del ricorrente o del convenuto) nulla cambia per la delega a
conciliare e transigere che seguiterà ad essere rilasciata davanti ad un
notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena
validità, mentre risulterà non ammissibile la autentica rilasciata
dall'addetto del Comune o dall' Avvocato che rappresenta e assiste il proprio
cliente.
a richiesta di conciliazione
interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso dì ogni
termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20
giorni successivi alla sua conclusione.
La richiesta dì conciliazione
deve contenere (art. 410, comma 6): le generalità di entrambe le parti;
l'indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto,
quello dove ha sede l'azienda o la sua dipendenza cui è addetto il
lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del
rapporto): l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
l'esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.
Il dettato della legge n.
183/2010 impone ai funzionari della Direzione provinciale
del lavoro di verificare che la richiesta possegga i contenuti essenziali
richiesti, affinché gli stessi vengano eventualmente integrati, qualora siano
parzialmente omessi, mentre la totale mancanza degli elementi indicali rende
la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si costituisca,
presentando le proprie memorie, in tal caso l'Ufficio territoriale informerò
il ricorrente affinchè proceda ad integrare la propria richiesta.
Svolgimento del tentativo
A seguito della richiesta di
conciliazione regolarmente inviata o presentata a far data dal 24 novembre
2010 si attiva una procedura fortemente cadenzata:
§
entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l'eventuale deposito della
memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;
§
entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari
addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per
la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;
§
entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il
tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art.
410, comma 7).
Anche se la cadenza temporale
è molto netta non sembrano esservi ragioni perchè, con il consenso del
ricorrente, il tentativo di conciliazione possa avere luogo anche se
l'intervento del convenuto sia giunto dopo il termine dei 20 giorni. Mentre,
all'opposto, è chiaro che la mancata adesione della controparte, allo scadere
dei 20 giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e,
in ipotesi di impugnativa del licenziamento o di tutti gli altri casi nei
quali trova applicazione il novellato art. 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, (1)
decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in Tribunale (a pena
di decadenza e inefficacia dell'impugnazione). La mancata adesione della
controparte non comporterà alcun obbligo per la Direzione provinciale di
qualsivoglia comunicazione al ricorrente.
Espletato il tentativo, se la
conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale
sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo
complesso. Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se
non si raggiunge l'accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una
proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire
obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni
manifestate da ambo le parti (art. 411, comma 2). Il giudice nel successivo
giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta
formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.
Fase transitoria
In assenza di esplicite
disposizioni di carattere transitorio nella legge n.
183/2010 si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per
quante attiene alle istanze già presentate presso le Direzioni provinciali
del lavoro e giacenti alla data di entrata in vigore del "Collegato
Lavoro", alle quali si applicano le procedure previste dalla disciplina
vigente prima del 24 novembre.
Per quanto attiene alle
istanze che siano state proposte prima del 24 novembre (che saranno state
presentate, ovviamente, secondo la previgente formulazione dell'artIcolo 410 c.p.c.)
le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del
24 novembre, sia nell'ipotesi io cui non abbiano ancora fissato la data di
convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non
obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare
a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una
transazione che avrà, in ogni caso, l'efficacia di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..
Per quanto attiene ai
tentativi di conciliazione del settore pubblico, in considerazione dell'abrogazione
degli articoli 65 e
66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
prospettano, inoltre, le seguenti soluzioni in relazione alle differenti
fattispecie;
a) per quanto riguarda i
collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre: il presidente
dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano proposto il
tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto
dell'abrogazione dell'art. 66 del
d.lgs. n. 165/2001. il collegio cessa la propria attività
"ope legis"., di conseguenza, se le parti intendono
continuare l'esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa
è trasferita avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero
alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i
soggetti interessati;
b) controversie del pubblico
impiego non ancora portate all'esame del collegio, pur se il tentativo è
stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in
corso di nomina) alla data del 24 novembre: va comunicato che non è possibile
attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto
avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte
manifesti espressa volontà di procedere;
c) controversie del
pubblico impiego richieste, ma per le quali non è terminala la fase
prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la
nomina dell'arbitro dì parte pubblica) alla data del 24 novembre: occorrerà
scrivere agli interessati chе la procedura è cambiata e che, qualora le
parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti
alla commissione provinciale di conciliazione;
d) richieste di costituzione
del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66
del d.lgs. n. 165/2001, relative alle controversie del
pubblico impiego presentale dopo il 24 novembre 2010: esse saranno
necessariamente archiviate, avvertendo l'istante della necessità, ove voglia
avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la
domanda seguendo il nuovo rito.
Si ricorda, infine che, a
norma dell'ultimo comma dell'art. 410 c.p.c. novellato, chi
rаppresenta dinanzi alla Commissione di conciliazione la P.A. può
incorrere in responsabilità amministrativa о contabile solo nei casi di
dolo о di colpa grave, e tale disposizione deve estendersi al Direttore
della Direzione provinciale del lavoro ovvero al funzionario dallo stesso
delegato che presiede la Commissione (o sottocommissione).
Un ulteriore profilo
problematico che potrebbe insorgere in relazione al periodo transitorio
riguarda le eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24
novembre e per le quali il Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c.
vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio in
ragione del principio tempus regit actum. In tali casi, il tentativo
(obbligatorio) di conciliazione si dovrà svolgere - indipendentemente dalla
composizione della commissione о della sottocommissione (per cui varrà
quanto sopra detto) - nelle modalità previste dall'articolo 410 c.p.c. come vigente al
momento della proposizione del ricorso giudiziale. Pertanto, se il ricorso in
giudizio è stato depositato prima del 24 novembre 2010 ed il giudice - in
applicazione dell'art. 412 bis
c.p.c. vigente al momento del deposito - sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio per la promozione del
tentativo di conciliazione, la Commissione non dovrà ritenere improcedibile
il tentativo di conciliazione promosso nelle modalità di cui al
"nuovo" articolo 410
с.р.с, bensì dovrà applicare la
disciplina previgente.
Fino аll'8 gennaio 2011,
la Commissione e le sottocommissioni dì conciliazione seguiteranno ad operare
nella trattazione delle istanze già presentate alla data del 24 novembre 2010
secondo le modalità sopra riportate.
Si fa presente, infine, che in
considerazione della fecoltatività del tentativo di conciliazione e della
conseguente riduzione del carico di lavoro per il personale adibito a funzioni
connesse allo svolgimento di tale procedura, è opportuno che i direttori
delle Direzioni provinciali del lavoro al fine di una più efficiente
organizzazione dell'attività lavorativa, provvedano a ridistribuire i compiti
ai dipendenti assegnati ai propri Uffici.
Si fa riserva di
fornire ulteriori chiarimenti in merito alla attivazione e allo svolgimento
delle procedure di arbitrato irrituale presso le Commissioni di conciliazione
delle Direzioni provinciali del lavoro e relativamente alla costituzione delle
nuove Commissioni e sottocommissioni.
________________
(1) Ai sensi dell’art. 32, commi
2, 3 e 4, della legge n. 183/2010 le disposizioni di cui
all’art. 6, comma
1, della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1 del
medesimo articolo, si applicano anche:
-
a tutti i casi di invalidità del
licenziamento;
- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine
apposto al contratto;
-
al recesso del committente nei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a
progetto;
-
al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.,
con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di
trasferimento;
- all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai
sensi degli artt. 1, 2
e 4 del D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con
termine decorrente dalla scadenza del medesimo;
- ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2
e 4 del D.Lgs.
368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
- ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di
disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. n-
368/2001, già conclusi alla data del 24 novembre 2010, con
decorrenza da tale data;
- alla cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., con termine decorrente
dalla data del trasferimento;
- in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione
o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal
titolare dl contratto.
IL SEGRETARIO
GENERALE
Cons.
Francesco Verbaro
Destinatari
Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro
e, p.c.
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento
della funzione pubblica
Alla
Direzione generale delle risorse
umane e
affari generali
Alla
Direzione generale
della
tutela delle condizioni di lavoro
Alla
Direzione generale per
l'attività
ispettiva
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