INAIL
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE
Roma, 12 marzo 2009
Circolare n. 11
Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali
e Territoriali
e p.c. a:
Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Nucleo di valutazione e controllo strategico
Comitati consultivi provinciali
Oggetto
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione
nominativi1.
Quadro Normativo
ü
Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81:”Attuazione dell’art. 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
ü
Art. 18: ”Obblighi del datore
di lavoro e del dirigente”
ü
Art. 47: ”Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza”
ü
Art. 55: ”Sanzioni per il
datore di lavoro e il dirigente”
1 Decreto legislativo
del 9 aprile 2008 n. 81, art. 18, comma 1, lettera aa).
PREMESSA
Sentite la Direzione Generale dell’attività ispettiva e la
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una
circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico
dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Precisazioni
L’art. 18, comma 1, lettera aa)
del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce: Il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all’INAIL i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’art. 47 stabilisce i criteri e
le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle
aziende e/o nelle unità produttive.
Rientrano pertanto nell’obbligo di comunicazione i datori di
lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze
attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro - di
qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti
espressamente enunciati dall’art. 3, 2°comma ed al riguardo si esprime
riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di
Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata.
TERMINI E MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI
La comunicazione all’INAIL, a cadenza annuale, deve essere
effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui
si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e
deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’INAIL ha predisposto una apposita procedura per la
segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto
attraverso Punto Cliente.
L’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31
marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della
comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre
2008) è fissata al 16 maggio 2009.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni,
l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in
archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO
ALL’APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO.
Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL
Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo
assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la
registrazione al sito www.inail.it devono:
1. collegarsi al sito www.inail.it;
2. selezionare Registrazione;
3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il
PIN1
L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2
che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo
accesso al sito.
Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto
Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici
dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere
all’applicazione Dichiarazione RLS.
Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette
all’obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando
l’accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione
RLS.
Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL
Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione -
non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve
effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito
specificato:
1. collegarsi al sito www.inail.it;
2. selezionare Registrazione;
3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione
utente generico" specificando se si tratta di azienda non soggetta
all’assicurazione INAIL o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL
e, infine, cliccare su "SALVA".
L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che
ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un
messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà
sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la
funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) compilerà una
maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di
"Codice Cliente" ed un numero di pin (4 cifre).
Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà
ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede
dell'Istituto.
Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di
lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione
del numero di "Codice Cliente" e del pin. Naturalmente, l'operatore
Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione utente
generico" il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).
Consulenti del lavoro
Quando il datore di lavoro decida di non curare direttamente o a
mezzo di propri dipendenti l’inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza, può affidare l’incarico ad un Consulente del lavoro.
In questo caso se il consulente del lavoro è già autorizzato
all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere
all’inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre
operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle
deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta ad INAIL, il
consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto
della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.
Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la
registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il
codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.
Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di
registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra’
selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione
oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità
che seguono:
UNITA’ PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP
DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza
temporale delle nomine)
Se ci sono più unità produttive la procedura consente
l’attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al RLS
devono essere indicati con riferimento all’unità in cui opera.
Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte
dell’utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati
storicizzandoli e rilascia all’utente stampa della ricevuta della
comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte
degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul
lavoro.
Per quanto riguarda l’inoltro della dichiarazione, come già
detto in precedenza, l’accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle
Aziende e ai Delegati delle Aziende (Consulenti del Lavoro, ecc.). Qualora si
utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire
tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l’avvio iniziale e
l’inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente
dall’utenza principale.
MODIFICA DEI DATI
Qualora l’utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo
aver inviato la comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica.
Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni
dall’apertura.
Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la
richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione
preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà
essere riproposta.
SANZIONI
L’art. 55 del
Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’art. 18
comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa
pecuniaria di €. 500,00.
Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire
on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al
fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto
presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it.
In considerazione dell’esigenza di normalizzazione delle
comunicazioni e’ necessario che coloro che prima dell’emanazione della
presente circolare hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax,
provvedano alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura
on-line.
IL DIRETTORE GENERALE
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