Ministero
del Lavoro
e della
Previdenza Sociale
Direzione
Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Direzione
Generale per l’attività ispettiva
Direzione
Generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione
Partenza - Roma, 25/03/2008
Prot. 15 00051 30
Oggetto: Legge 17 ottobre 2007 , n. 188 e
Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008 - Dimissioni
Volontarie. Ulteriori precisazioni
Con precedente nota circolare del 4 marzo 2008 sono stati forniti i primi
indirizzi applicativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente è stata
aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine
di raccogliere riflessioni, commenti e segnalazioni di problematiche connesse
alla fase di attuazione.
La proficua interlocuzione con i
diretti interessati ha consentito di mettere a fuoco vari aspetti della
complessa materia, che necessita di più approfondite specificazioni.
Per tale ragione si ritiene utile
integrare la precedente nota con le precisazioni di seguito indicate, al fine
di avere un comportamento uniforme su tutto il territorio
nazionale rispetto ad una normativa che innova completamente la materia
dell'interruzione del rapporto di lavoro, operata volontariamente dal
lavoratore.
Per una facilità di lettura si
mantiene la medesima struttura della precedente nota del 4 marzo 2008.
1. FINALITA' E
CAMPO DI APPLICAZIONE
Si ribadisce che il decreto si
applica a tutti i casi di recesso unilaterale (sia del settore
privato - compreso il lavoro domestico - che del
settore pubblico) del lavoratore, previste dall'articolo 2118 del codice civile, nel
rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno. Ciò significa
che la "lettera” di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione
lavorativa va resa a pena di nullità attraverso il modulo, adottato
con il
Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008.
Conseguentemente il decreto non
si applica a tutti quei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro
deriva da accordi di risoluzione consensuale bilaterale, che sanciscono la
libera manifestazione del consenso, ovvero:
·
ai casi di "risoluzione consensuale", effettuate
dalle parti ai sensi 1372 del
codice civile, dai quali si evince l'accordo tra le parti
(lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto
di lavoro
·
alle c.d. "dimissioni incentivate", che si
verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del
dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di
lavoro. Anche in questo caso, si evince l'accordo tra le parti in quanto
l'iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà
di scelta
·
alle "cessioni di contratto", in quanto la
cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo
trilaterale;
Rispetto alle tipologie di
rapporto di lavoro, il decreto non si applica:
·
alle prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 d. lgs. n. 276/2003;
·
agli stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti
di lavoro;
·
alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di
piena autonomia ex art. 2222 c.c., in
quanto non c'è coordinamento tra l'attività del prestatore e quella del
committente;
·
ai rapporti di agenzia, ex art. 1742 e ss. del codice
civile
Sembra il caso di sottolineare,
inoltre, che il decreto non si applica:
1. ai casi di cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;
2. in caso di collocamento di
quiescenza e di collocamento in pensione.
Infine, il decreto non si
applica alle dimissioni rese durante il periodo di prova, mancando l'elemento
fondamentale del preavviso.
Pare superfluo sottolineare che il
decreto non si applica a tutti i casi di interruzione del rapporto di
lavoro su iniziativa del datore di lavoro (c.d. "licenziamento").
Si sottolinea, infine, che viene
soppresso l'ottavo capoverso del paragrafo 4 della precedente nota circolare del 4 marzo 2008.
A. Aspetti soggettivi
Con riferimento agli aspetti
soggettivi, si ribadisce che la norma si applica a tutti i datori di
lavoro, ovvero a qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in
essere un rapporto di lavoro, anche senza perseguire uno scopo di lucro.
Pur tuttavia, appare utile
sottolineare i casi in cui la norma non si applica, ovvero:
·
in caso di dimissioni di componenti di organi di
amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e
commissioni purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come
collaborazioni coordinate e continuative;
·
ai rapporti di pubblico impiego che, ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti, in quanto non privatizzati e
contrattualizzati e cioè:
o
magistrati ordinari, amministrativi e contabili
o
avvocati e procuratori dello Stato
o
personale militare e delle forze di polizia
o
personale della carriera diplomatica e prefettizia
o
dipendenti della Banca d'Italia (D. Lgs. CPS
691/1947)
o
dipendenti della CONSOB (Legge 281/1985)
o
dipendenti dell’ISVAP
o
dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (Legge 287/1990)
o
dipendenti dell’Autorità per i servizi di
pubblica utilità (Legge 481/1995)
o
dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Legge 249/1997).
o
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o
personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
La nozione di prestatori e prestatrici
d'opera a cui fa riferimento la legge n. 188/2007 va riferita a
coloro che agiscono, a differenza di quelli autonomi (il cui rapporto di
lavoro è disciplinato dall'art. 2222 del
codice civile), in assenza di rischio economico, in assenza di un
lavoro prefissato e in cui la natura dell'oggetto della prestazione e la
forma di retribuzione sono legate al raggiungimento di obiettivi. Essi
svolgono quei lavori "atipici"che vengono definiti come
"parasubordinati”.
2. MODALITA' OPERATIVE
In attesa di individuare i
soggetti che sottoscriveranno la convenzione, il cui schema
sarà approvato con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 6, il modulo, prima di
essere consegnato al datore di lavoro, può essere compilato dai singoli
lavoratori direttamente o presso uno dei soggetti individuati dall'articolo
1, comma 1 della legge n. 188/07, in uno dei seguenti modi:
·
Il lavoratore può compilare direttamente il modello,
previa autenticazione (rilascio di user id e password), direttamente dal sito
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale www.lavoro.gov.it/mdv . Al
termine della compilazione, che deve avvenire necessariamente per via
telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende
"univoco" il modello e, pertanto, non contraffabile, e un codice
identificativo del modulo, con validazione temporale,
attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale
decorrono i quindici giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la
domanda di dimissioni. Tale procedura assolve ai criteri di "validazione
e invio on line” di cui all’allegato B. In questo caso, il lavoratore
non dovrà compilare la Sezione 5 - Dati di invio, bensì il sistema gli
prospetterà i seguenti dati, volti ad identificarlo: a) tipo di
documento; b) numero di documento; c) rilasciato da; d) il (data
di rilascio).
In questo
caso si risolve anche il caso in cui il lavoratore che vuole rassegnare le
dimissioni sia momentaneamente distaccato all'estero.
·
Il lavoratore può compilare il modello rivolgendosi ad uno
dei seguenti soggetti, già abilitati preventivamente dal sistema (o che
possono farlo direttamente, compilando l'apposito modello rinvenibile nel
sito www.lavoro.gov.it/mdv ), ovvero:
o
i centri per l'impiego;
o
gli uffici comunali, in un ufficio da loro
individuato, secondo la propria organizzazione;
o
le direzioni provinciali del lavoro e la
direzione regionale di Aosta,nonché gli ispettorati del lavoro delle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli provinciali della
Regione Siciliana. La scelta di questo soggetto diventa obbligatoria in caso
di dimissioni della lavoratrice per causa di matrimonio (nel senso del
periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l’anno
successivo alla celebrazione del matrimonio) ovvero nel periodo coperto dalla
maternità, per la cui validità è prevista la procedura di convalida avanti al
funzionario della Direzione provinciale del lavoro, competente per
territorio. In questi casi, la lavoratrice (o il lavoratore) dovrà recarsi
alla direzione provinciale del lavoro, compilare il modulo e confermare
la volontà nelle forme usuali, esibendo la convalida della direzione
provinciale del lavoro.
In questi casi la "validazione
ed invio on line” corrisponde al rilascio, da parte del sistema, della
ricevuta che rende univoco e non contraffabile il modulo, nonché la marca
temporale, dalla quale decorrono i 15 giorni per consegnare il modello al
datore di lavoro.
3. MODULO
L'articolo 3, comma 1 dispone
l'adozione del modulo per le dimissioni volontarie che contiene una
serie di informazioni atte ad identificare le generalità del lavoratore,
quelle del datore di lavoro e del rapporto di lavoro da cui si intende
recedere.
Pur nella semplicità delle informazioni e dei campi che il
modello contiene, si ritiene di dover fornire alcune precisazioni utili alla
compilazione.
·
Sezione 1 - Lavoratore
I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente
sono i seguenti:
o
codice fiscale
o
sesso
o
data di nascita
o
cognome
o
nome
·
Sezione 2 - Datore di lavoro
I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente
sono i seguenti:
o
codice fiscale
o
denominazione
·
Sezione 3 - Rapporto di lavoro
I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente
sono i seguenti:
o
data inizio
o
tipologia contrattuale
·
Sezione 3 - Dimissioni
L’unico campo obbligatorio di questa sezione è:
o
data decorrenza dimissioni, intendendo con essa “il primo giorno da cui decorre il
preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro.
4. ERRATA CORRIGE
Con l’occasione si sottolinea che va soppressa la parola
“e” di cui alla terza riga del terzo capoverso del paragrafo 4 della nota circolare del 4 marzo 2008.
5. INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti possono essere inviate al
servizio messo a disposizione da questa amministrazione mdv@lavoro.gov.it ovvero, per il settore del pubblico impiego, all’apposito
Ufficio del Dipartimento della Funzione Pubblica competente, denominato
“UPPA” - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni uppa@funzionepubblica.it
.
Il
direttore generale
Dott.
Ugo Menziani
|
Il
direttore generale
Dott.
Paolo Pennesi
|
Il
direttore generale
Dott.ssa
Grazia Strano
|
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