La VII Commissione
del Senato ha avviato nella seduta del 30 novembre l’esame dello schema di
decreto legislativo sulla definizione delle norme generali sul diritto dovere
all’istruzione e alla formazione, per
esprimere il parere in merito al Ministro per i Rapporti con il Parlamento.
Nel corso della
seduta il Presidente relatore Asciutti ha svolto una lunga disamina del
provvedimento evidenziando anche tutta una serie di rilievi che sono stati
mossi dalla Conferenza unificata Stato/Regioni, nonchè dall’ANCI
(Associazioni Nazionale Comuni) dall’UPI (Unione delle province) e dall’UNCEM
(Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).
Attesa la
complessità delle questioni trattate e la loro rilevanza, riteniamo opportuno
trascrivere, di seguito, il testo integrale della relazione del Presidente
Asciutti.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004
347ª Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il sottosegretario di
Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta inizia alle ore 17.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante:
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53" (n. 432)
(Parere al Ministro per i rapporti con il
Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n.
53. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente
relatore ASCIUTTI (FI), il quale osserva anzitutto che lo schema di
decreto legislativo in esame rappresenta un ulteriore tassello attuativo
della legge delega n. 53 del 2003, di riforma del sistema dell'istruzione,
facendo seguito al decreto legislativo n. 59 del 2004, recante definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, nonché a quello istitutivo del Servizio nazionale di
valutazione del sistema di istruzione e formazione.
Al riguardo, egli rileva che il provvedimento
è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 21
maggio e, successivamente, inviato alla Conferenza unificata. La legge n. 53,
all'articolo 1, commi 1 e 2, prevede infatti che i decreti legislativi di
attuazione siano adottati sentita la Conferenza unificata; per le parti
relative al tema dell'istruzione e formazione professionale la legge
prescrive peraltro l'intesa con la predetta Conferenza.
Respinta dal Ministero l'ipotesi, sostenuta
dalle regioni, che l'intero schema di decreto fosse soggetto ad intesa,
prosegue il Presidente relatore, in data 14 ottobre la Conferenza unificata
ha tuttavia espresso la mancata intesa anche con riferimento a quelle parti
dell’articolato su cui essa è inequivoca, ed in particolare sugli articoli 4,
5, e 6, comma 1. Con riferimento ai restanti articoli, sui quali è invece
richiesto il parere, alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto,
Abruzzo, Molise, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia) hanno espresso un parere
favorevole, mentre le altre si sono espresse in senso contrario.
Fra le motivazioni addotte dalle regioni per
la mancata intesa, il Presidente relatore segnala anzitutto la presunta
inadeguatezza delle risorse stanziate e la mancata previa intesa sul Piano
programmatico previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003.
Inoltre, le regioni lamentano che la disciplina del diritto-dovere non sia
stata adottata contestualmente al decreto di riordino del secondo ciclo.
Anche il parere contrario dell’ANCI, dell’UPI
e dell’UNCEM è motivato con la presunta insufficienza delle risorse previste
per l’atto in titolo.
A fronte di tale posizione assunta dagli enti
territoriali, prosegue il Presidente relatore, il Governo - giudicando
infondate le argomentazioni addotte - ha tuttavia ritenuto opportuno
proseguire l’iter del provvedimento trasmettendolo alle Camere, in ciò
avvalendosi della procedura prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 281 del 1997. Quest’ultimo stabilisce infatti che quando
un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni
dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni, il Consiglio dei ministri
provvede con deliberazione motivata.
Il Consiglio dei ministri ha quindi convenuto
che l’adozione dei decreti legislativi di attuazione della riforma scolastica
non dovesse essere subordinata alla previa definizione del Piano
programmatico degli interventi finanziari, anche in considerazione della
circostanza che quest'ultimo è predisposto per sostenere il quadro
complessivo della riforma della scuola e non solo l’attuazione della legge n.
53 del 2003. Il Governo ritiene del resto che la quantificazione dell’onere
complessivo, pari a circa 12 milioni di euro per il 2004 e a circa 16 milioni
di euro a decorrere dal 2005, scrupolosamente quantificata dall’Economia, sia
del tutto adeguata.
Il Ministero ha invece ritenuto di accogliere
talune riformulazioni proposte dalla Conferenza unificata, con particolare
riferimento alle disposizioni per le quali è previsto il parere delle
regioni.
Entrando nel merito dello schema di decreto legislativo,
il Presidente relatore rileva che esso intende dare attuazione alla delega
recata all’articolo 2, comma c), della richiamata legge n. 53, secondo
cui è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età.
Si tratta, prosegue il Presidente relatore, di
un diritto centrale, al quale sono subordinati i principali obiettivi della
riforma della scuola: da un lato, il perseguimento dell’effettiva pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
competenze coerenti con le attitudini e le scelte personali ed adeguate
all’inserimento sociale e professionale; dall'altro, un effettivo
apprendimento in tutto l’arco della vita.
Il principale merito dell'atto in titolo
consiste infatti, a giudizio del Presidente relatore, nell’innalzamento
dell’obbligo scolastico, che peraltro viene ridefinito come diritto
all’istruzione e formazione, al quale corrisponde il correlativo dovere, che
impone allo studente di proseguire il percorso educativo per almeno dodici
anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età.
Al riguardo, egli rammenta che la
Costituzione, all’articolo 34, comma 2, prevede che l’istruzione,
obbligatoria e gratuita, debba essere impartita per almeno otto anni. Con la
legge n. 9 del 1999, successivamente abrogata proprio con la citata legge n.
53, l’obbligo di istruzione era stato indi innalzato da otto a dieci anni, anche
se - in sede di prima applicazione e fino all’approvazione di un generale
riordino del sistema scolastico e formativo - esso era stato limitato a nove
anni. Si trattò peraltro di una scelta che il Presidente relatore giudica non
priva di ombre in quanto, pur partendo dalla condivisibile finalità di
accrescere il livello culturale dei giovani, finiva per imporre la frequenza
solo del primo anno del ciclo superiore, al di fuori di una visione
sistemica. Registra quindi con soddisfazione il riordino, che ridisegna anche
la cornice della frequenza scolastica, in un'ottica di maggiore coerenza.
Né va dimenticato, prosegue, che l’articolo 68
della legge n. 144 del 1999 aveva stabilito, a decorrere dall’anno 1999-2000,
l’obbligo di frequentare attività formative fino al conseguimento di un
diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, sino
al compimento dei 18 anni, prevedendo che tale obbligo potesse essere
assolto, alternativamente, nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della
formazione professionale di competenza regionale, ovvero nell’esercizio
dell’apprendistato.
Al comma 3 dell’atto in titolo, si stabilisce
quindi che il diritto-dovere si realizza nel primo e nel secondo ciclo del
sistema educativo, nonché nell’apprendistato.
Viene poi prevista un’esplicita riserva,
basata sul nuovo articolo 117 della Costituzione, a favore dello Stato in
merito alla definizione, in modo uniforme nel territorio nazionale, dei
livelli essenziali di prestazione ai quali le regioni saranno tenute ad
attenersi nel disciplinare i percorsi formativi per l’accesso alle qualifiche
professionali, che sono di loro competenza esclusiva.
Il Presidente relatore rileva peraltro che,
rispetto alla formulazione originariamente sottoposta alla Conferenza
unificata, il Ministero ha ritenuto di dover accogliere talune richieste
delle regioni in merito all'articolo 1, fra cui l’esplicito riferimento alle
scuole paritarie, come uno degli ambiti nei quali può essere assolto il
diritto-dovere. Conseguentemente è stato introdotto il comma 3-bis,
con cui vengono disciplinate le modalità di assolvimento del diritto-dovere
nelle scuole paritarie.
Al successivo comma, viene indi ribadito e
ampliato il principio costituzionale della gratuità dell’iscrizione e della frequenza
nelle istituzioni scolastiche statali.
Quanto al comma 5, viene correttamente
sottolineato che l’offerta di istruzione e formazione (che si estende anche
ai minori stranieri presenti in Italia) non costituisce una mera facoltà,
bensì un vero e proprio dovere sociale ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
della Costituzione, con ciò peraltro chiarendo talune perplessità delle forze
di opposizione.
Secondo il comma 6, la Repubblica garantisce
l’integrazione nel sistema di istruzione e formazione delle persone
diversamente abili.
Il comma 7 stabilisce il principio della
gradualità nell’attuazione del diritto-dovere.
Quanto all’articolo 2, esso prevede che la
realizzazione del diritto-dovere abbia inizio con l’iscrizione alla scuola
primaria; la scuola secondaria di primo grado organizza iniziative di
orientamento ai fini della scelta del secondo ciclo; successivamente, i
giovani sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di
istruzione e formazione professionale, fino al conseguimento di un diploma
liceale o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il
diciottesimo anno di età. Il segmento conclusivo del diritto-dovere può
peraltro essere svolto anche contraendo la ferma volontaria nella carriera
iniziale delle Forze armate.
Al comma 4, si stabilisce che i titoli e le
qualifiche professionali dovranno avere validità su tutto il territorio
nazionale ed essere spendibili all’interno dell’Unione europea.
Il comma 5 prefigura poi un coinvolgimento
delle famiglie, delle stesse istituzioni scolastiche e formative, nonché -
come è stato chiesto dalle regioni - dei soggetti che assumono i giovani con
il contratto di apprendistato nell’attuazione del diritto-dovere.
Passando a considerare l’articolo 3,
interamente riscritto per recepire le osservazioni delle regioni, il
Presidente relatore dà conto delle norme sull’Anagrafe nazionale degli
studenti, cui viene attribuito il compito di operare il trattamento dei dati
sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli
studenti, nonché sulle anagrafi regionali per l'obbligo formativo
(trasformate in Anagrafi regionali degli studenti), con particolare
riferimento alla loro integrazione con le anagrafi comunali della
popolazione. Rileva che viene altresì demandato ad apposito accordo tra
Istruzione e Lavoro, da adottarsi in sede di Conferenza unificata,
l’effettiva integrazione delle diverse anagrafi nel Sistema nazionale delle
anagrafi degli studenti.
Quanto all’articolo 4, esso opera un rinvio
alle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento per
l’orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, che il
Ministero è chiamato ad adottare, con il concerto del Dicastero del lavoro e
previa intesa con la Conferenza unificata. In proposito, il Presidente
relatore prende atto che, pur apportando talune modifiche rispetto alla
formulazione originaria, il Ministero non ha tuttavia accolto la richiesta
delle regioni di trasformare l’intesa in accordo.
Non va d'altra parte dimenticato, prosegue,
che quanto disposto a questo proposito dallo schema di decreto in esame si
pone in linea di continuità con le numerose azioni intraprese dal Governo
negli ultimi anni per ridurre il tasso degli abbandoni precoci, con un
effetto decisamente positivo. In proposito, egli ricorda che lo stesso
ministro Moratti, nel corso della replica sui documenti di bilancio la
settimana scorsa, ha affermato che la percentuale di abbandoni si è ridotta
dal 25,3 per cento del 2000 al 21 per cento del 2004, rispetto ad una media
europea del 18,8 per cento. Contestualmente, si è riscontrato un
significativo incremento del tasso di scolarità nel primo anno di istruzione
secondaria di secondo grado ed è considerevolmente aumentato il numero dei
giovani che hanno scelto di tornare a studiare dopo almeno un anno dal
conseguimento della licenza media. Ciò dimostra, prosegue, l'efficacia dei
percorsi di studio individuati ed in particolare di quelli triennali di
istruzione e formazione professionale, previsti dall'accordo sottoscritto da
Istruzione, Lavoro e regioni in data 19 giugno 2003, che sono stati
frequentati nell'anno scolastico 2003-2004 da circa 30.000 giovani. Tali
iniziative, aggiunte ad altre finanziate fra l'altro con i Fondi strutturali
europei, hanno consentito in totale un recupero di circa 60-70.000 giovani
rispetto alle 240.000 unità tuttora fuori dal sistema scolastico.
In materia di riconoscimento dei crediti
formativi, raccogliendo le richieste delle regioni, è stato inoltre
riformulato l’articolo 5, secondo il quale la frequenza positiva di qualsiasi
segmento dei percorsi del secondo ciclo comporta la certificazione delle
competenze, conoscenze e abilità acquisite, valutabili come crediti, da far
valere nei passaggi tra i diversi percorsi formativi o anche per la ripresa degli
studi eventualmente interrotti.
Nello specifico, il comma 2 stabilisce, fra
l’altro, che possano essere acquisiti crediti di competenza anche nelle
esercitazioni pratiche, nelle esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all’estero.
In esito al confronto con le regioni, è stato
poi introdotto ex novo il comma 3, che detta disposizioni in merito
alla qualifica professionale conseguita con il contratto di apprendistato,
stabilendo che essa costituisce credito formativo per il prosieguo nei percorsi
formativi, come del resto è già contemplato all’articolo 51 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
L’articolo 6 detta norme dirette ad assicurare
il passaggio tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione,
nonché di cambio di indirizzo all’interno del sistema dei licei. In
particolare, la determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici e formativi acquisiti ai sensi dell’articolo 5 è demandata ad
apposito regolamento, a norma delle lettere b) e c) del comma 1
dell’articolo 7 della legge n. 53, con il coinvolgimento del Lavoro e previa
intesa con la Conferenza unificata. In proposito, per ragioni di chiarezza,
il Presidente relatore sollecita peraltro un chiarimento volto a precisare se
quello richiesto al Dicastero del lavoro è un semplice parere, ovvero un vero
e proprio concerto.
La vigilanza sull’assolvimento del
diritto-dovere e le relative sanzioni sono indi oggetto dell’articolo 7. In
particolare, dopo aver richiamato la responsabilità nell’adempimento
del dovere di istruzione e formazione dei genitori dei minori o di coloro che
a qualsiasi titolo ne fanno le veci, esso stabilisce che le funzioni di
vigilanza, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti,
siano svolte dal comune, dal dirigente scolastico (o dal responsabile
dell’istituzione formativa), dalla provincia (attraverso i servizi per
l’impiego), nonché dai soggetti che assumono con contratto di apprendistato.
Al comma 3, vi è poi un esplicito richiamo al
sistema sanzionatorio attualmente vigente in caso di inadempimento al
diritto-dovere.
Infine, l’articolo 8 stabilisce una graduale
attuazione del diritto-dovere che verrà completata con l’emanazione dei
restanti decreti legislativi previsti dalla legge-delega, ed in particolare
di quello inerente il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e
formazione professionale. Al riguardo, il Presidente relatore osserva
peraltro che il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recentemente approvato
dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ha
prorogato di sei mesi - a seguito di un emendamento approvato in Aula - il
termine per l'esercizio della delega.
Nello specifico, l'articolo 8 prevede che nel
frattempo l’iscrizione e la frequenza gratuita riguardi i primi due anni
degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione
professionale, sulla base di quanto previsto nell’accordo sottoscritto in
sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003.
In attesa della completa attuazione del
diritto-dovere, al comma 3 si precisa indi che continuerà ad applicarsi il
richiamato articolo 68, comma 4, della legge n. 144 del 1999.
E' stato poi modificato, nel senso richiesto
dalle regioni, il comma 4, che stabilisce che le risorse statali destinate ai
percorsi sperimentali, richiamati al comma 1, saranno attribuite alle
regioni, previo accordo in sede di Conferenza unificata, allo scopo di
sostenere l'attuazione del diritto-dovere.
Relativamente all’attività di monitoraggio
sull’attuazione del decreto legislativo (articolo 9), essa sarà realizzata
dai Ministeri dell’istruzione e del lavoro, che a tal fine si avvarranno
dell’ISFOLS, nonché, come richiesto dalle regioni, dell’INDIRE e
dell’INVALSI, che comunicheranno i risultati alla Conferenza unificata. Ai
sensi dell’articolo 7 della legge n. 53 (richiamata al comma 2), è altresì
prevista una comunicazione al Parlamento, con cadenza triennale, sul sistema
educativo di istruzione e di formazione nel suo complesso.
E' stato infine inserito ex novo
l'articolo 10 che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, mentre l'articolo
11 detta la copertura finanziaria. Al riguardo, il Presidente relatore
sottolinea che l'onere di circa 12 milioni di euro previsto per il 2004 e di
circa 16 milioni di euro a decorrere dal 2005 si riferisce esclusivamente
all'articolo 8. La relazione tecnica allegata allo schema di decreto
chiarisce infatti inequivocabilmente che gli altri articoli non comportano
oneri. In particolare, poiché la finanziaria per il 2004 ha già previsto che,
in attesa del decreto sul diritto-dovere di istruzione e formazione, il primo
anno della scuola secondaria superiore restasse gratuito, e i percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale sono già gratuiti,
l'articolo 8 comporta di fatto solo la gratuità del secondo anno della scuola
secondaria superiore. Conviene quindi con il Governo che la quantificazione
prevista sia del tutto congrua.
Avviandosi alla conclusione, il Presidente
relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole sull'atto in titolo,
per le implicazioni connesse all'innalzamento del livello culturale e
professionale delle giovani generazioni e all'efficace azione di contrasto
della dispersione scolastica. Esprimendo tuttavia rammarico per la mancata
intesa con le regioni sulle parti specificamente rivolte all'istruzione e
formazione professionale, rivolge quindi un caloroso invito ad entrambe le
parti, Governo e regioni, affinché siano esperiti tutti i possibili margini
di trattativa, tenendo presente, da un lato, che il Piano programmatico di
interventi previsto dalla legge n. 53 è destinato ad uno spettro di azioni
più vasto che il supporto alla riforma scolastica in senso stretto e,
dall'altro, che dall'impegno finanziario in favore della scuola e della
formazione in generale si misura la centralità di dette tematiche rispetto
all'azione di Governo. Si augura pertanto che possa essere individuata una
soluzione idonea affinché il decreto attuativo in questione non resti privo
dell'indispensabile supporto delle regioni, che ne sono le protagoniste
principali.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la seduta della
Commissione, già convocata per domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 9,30,
non avrà più luogo.
ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che la riunione
dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto
al termine della seduta di domani, è anticipato al termine di quella odierna.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 17,30.
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