Organo: INAIL - DIREZIONE
GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare
n. 28 del 23 aprile 2003
Oggetto: Insegnanti
e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di
infortunio. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
Articoli 1
e 4 del Testo
Unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124
Premessa
In riscontro ai
numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla
trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuole
pubbliche e private, si forniscono le seguenti istruzioni.
Insegnanti
a) Requisiti per
l'assicurabilità
Gli insegnanti,
al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel
campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4
del Testo Unico del 1965.
Ed, in
particolare:
se per lo
svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche
(videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri,
proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono
presenti le suddette macchine;
se, come dettato
dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto
28 e 4 punto 5 del T.U., sono
direttamente adibiti alle seguenti attività:
- esperienze tecnico-scientifiche
- esercitazioni pratiche
- esercitazioni di lavoro.
Si precisa che
con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il
concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica,
costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione
pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta
nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria
praticata nelle scuole elementari e materne.
L'esercitazione
di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto
strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si
ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di
indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi,
rientrare nel novero delle attività protette.
Tra le attività
protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come
teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e
pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività
dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5
e 6 della legge n. 104/1992, comporta un
rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma
anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure
dell'insegnante di sostegno.
Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte
valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza
distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel
quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo
offerto agli studenti.
Si precisa
inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività
della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal
lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico,
anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U. n.
3476/94 e circ. Inail n.
24 del 26 agosto 1994). In particolare,
dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non
occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente
organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche,
esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.
b) Occasione di
lavoro
E' noto che,
secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui l'Istituto ha
aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per
la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento
alla nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U,
individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di
applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli
eventi professionali.
Infatti, secondo
il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di
applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e
condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del
principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi
aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è
affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori
elementi specificanti.
Tale criterio si
applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è
assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una
disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente
giustificabile.
In relazione a
quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta
entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli
infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il
rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio
infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.
c) Docente
accompagnatore
Per quanto
riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni
durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di
indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera
a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta
formativa.
d) Aspetti
contributivi
Nel ribadire che
la copertura antinfortunistica degli insegnanti delle scuole statali è
assicurata mediante la speciale forma di " gestione per conto" dello
Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127
e 190 del T.U.
e regolamentata dal D.M. 10 ottobre
1985, è da rilevare come il premio speciale
unitario per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non
statali è dovuto sia per le attività di cui all'articolo 1,
comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo
comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.
ALUNNI E ALLIEVI
DEI CORSI PROFESSIONALI
a) Requisiti per l'assicurabilità
Gli studenti sono
assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del T.U.
Inoltre, poiché
l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli
insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli
alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo
nell'ambito di applicazione del Testo Unico.
b) Occasione di
lavoro
A differenza
degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che
non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo
per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche
e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione
del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non
connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.
Gli studenti,
peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della
preparazione di indirizzo che sono quelli "essenzialmente finalizzati
all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati
dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte
... . che si prefiggono le visite ... .. in aziende, unità di produzione o
mostre, nonchè la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti
possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai
rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione n. 36
del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991).
Gli infortuni
occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono
essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio
prolungamento dell'esercitazione pratica.
Decorrenza
Le presenti
disposizioni sono immediatamente operative e si applicano, oltre che ai casi
futuri e a quelli in istruttoria, anche ai casi definiti negativamente, purchè
dietro richiesta degli interessati e sempre che non si tratti di fattispecie
esaurite in quanto prescritte o definite con sentenza passata in giudicato.
Conclusioni
Si informa che,
dati i mutamenti intervenuti (legge n. 53 del
28 marzo 2003) nel mondo della scuola, le
Direzioni Centrali competenti hanno già coinvolto i Ministeri interessati per
un esame complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una
ridefinizione in senso ulteriormente evolutivo della tutela assicurativa
operante nella scuola, con particolare riguardo agli alunni delle scuole
elementari che fanno uso di computers e svolgono lezioni di educazione fisica.
Sull'argomento si
fa perciò riserva di istruzioni dopo aver affrontato la questione con i
suddetti Ministeri.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr.
Pasquale ACCONCIA